Diligenza qualificata della lavanderia e obbligo di informare il committente sui rischi (Cass. civ. Sez. II n. 8996 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera, il prestatore che eserciti attività professionale qualificata è tenuto, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., ad apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e ad informarne il committente, adottando poi le cautele necessarie. Ne deriva che l’esercente l’attività di tinto-lavanderia risponde per inesatto adempimento non solo quando commetta un errore materiale nell’esecuzione del lavaggio o dell’asciugatura, ma anche quando ometta di rendere edotta la committente dei rischi di alterazione del tessuto, tanto più se gli articoli siano vetusti, privi di etichettatura e mai sottoposti a precedente lavaggio. Il richiamo agli usi camerali e alla normativa sulla responsabilità professionale della tinto-lavanderia non esclude l’obbligo informativo, ma anzi ne conferma la rilevanza. In sede di legittimità, la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e la qualificazione giuridica dei fatti spettano al giudice del merito, mentre il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale.
Il Fatto
Una società esercente attività di lavanderia conveniva in giudizio, con ricorso per decreto ingiuntivo, la pubblica amministrazione locale per il pagamento del corrispettivo del lavaggio di alcuni tendaggi. La committente si opponeva, ammettendo il rapporto ma eccependo l’inesatto adempimento: dopo la riconsegna i tendaggi si sarebbero presentati più corti e più sottili, con un danno quantificato in misura molto superiore al corrispettivo richiesto.
La società eccepiva la tardività della denuncia dei vizi, la prescrizione dell’azione di garanzia e la mancanza di prova del danno e delle sue cause, richiamando gli usi della Provincia di Massa Carrara che escludono la responsabilità per gli articoli deteriorati e per gli accorciamenti dipendenti dalla natura del tessuto. Il Tribunale rigettava l’opposizione e le domande risarcitorie reciproche; la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione della committente, revocava il decreto ingiuntivo e riconosceva la responsabilità della lavanderia per omessa informazione dei rischi, rigettando però la domanda risarcitoria per difetto di prova. Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente deduce l’omesso esame delle risultanze peritali, sostenendo che il consulente aveva individuato la causa dell’accorciamento nella mancata stabilizzazione del tessuto e aveva escluso errori di trattamento. La censura è infondata: il giudice di merito ha esaminato la consulenza, ma ne ha tratto conclusioni diverse sul piano della qualificazione giuridica. Le valutazioni sul nesso causale sono di fatto, ma la qualificazione della condotta in termini di responsabilità contrattuale è riservata in via esclusiva al giudice, non potendo il consulente essere incaricato di accertamenti sulla conformità al diritto dei comportamenti.
Quanto al motivo sull’esecuzione del lavaggio secondo le istruzioni ricevute, la Corte osserva che esso non si confronta con la reale ratio decidendi. La responsabilità non è stata affermata per un errore nella lavorazione, ma per la condotta omissiva consistita nel non aver fornito alla committente le informazioni sui rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura. Anche al contratto d’opera si applica il dovere di diligenza qualificata che impone all’esercente di apprezzare i rischi del servizio richiesto e di informarne il committente, regola già affermata in termini generali dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo sul richiamo agli usi camerali e alla normativa sulla responsabilità della tinto-lavanderia è parimenti infondato. L’uso invocato definisce gli articoli deteriorati dal sole, dalla polvere e dal fumo come intrinsecamente rischiosi; proprio da tale disciplina si desume la percepibilità del rischio da parte dell’impresa, trattandosi di tendaggi impregnati di polvere per lungo tempo. La sentenza impugnata non ha negato l’esclusione di responsabilità per le operazioni in sé, ma ha fondato l’inadempimento sulla sola omissione informativa, rispetto alla quale gli usi non offrono alcuno schermo.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude che il rigetto della domanda risarcitoria per il danno all’immagine contraddica l’accertamento della responsabilità. Non esiste alcun automatismo tra inadempimento contrattuale e danno: il pregiudizio non patrimoniale, anche nei confronti degli enti collettivi, deve essere allegato e provato, non costituendo un danno in re ipsa. La motivazione sintetica sul difetto di prova non integra vizio di motivazione apparente, né il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili dedotto dal ricorrente, restando estranea al giudizio di legittimità la discrezionalità valutativa del merito.
Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono pertanto entrambi rigettati, con integrale compensazione delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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