Operazioni soggettivamente inesistenti e prova della consapevolezza nella frode carosello (Cass. civ. Sez. V n. 22932 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, dimostrandola anche per presunzioni, in base a elementi oggettivi e specifici. La prova può ritenersi raggiunta mediante presunzioni semplici, non occorrendo la dimostrazione certa di ogni operazione e dettaglio. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo né la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, né la tracciabilità delle operazioni, né la mancanza di benefici dalla rivendita.
Il Fatto
Una società operante nel commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate. L’Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, aveva recuperato per le annualità 2006-2008 costi indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e IVA indebitamente detratta, in relazione a fatture emesse da società italiane risultate cartiere, afferenti a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
Secondo l’accertamento, la contribuente avrebbe svolto il ruolo di società filtro in una frode carosello nel settore dell’abbigliamento di provenienza cinese, finalizzata alla creazione di fittizi crediti IVA utilizzati in compensazione di altre imposte. La società contesta la valutazione degli indizi e la ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il principio secondo cui la decisione tributaria che si limiti a motivare per relationem alla sentenza di primo grado, senza illustrare le censure dell’appellante, è nulla. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione regionale ha esposto il percorso logico-giuridico seguito, rapportandosi ai motivi d’appello, sicché la censura è infondata.
Sul merito, la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato in tema di ripartizione dell’onere della prova. Incombendo il diniego di detrazione quale eccezione al principio di neutralità dell’IVA, spetta all’Amministrazione provare che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in un’evasione. La prova può essere data mediante presunzioni, come previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, e mediante elementi indiziari.
La Corte richiama l’insegnamento della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, Kittel, C-439/04 e C-440/04; Ppuh, C-277/14; Bonik, C-285/11) e delle Sezioni Unite n. 21105 del 2017: il contribuente non può essere sanzionato se non sapeva o non avrebbe potuto sapere dell’evasione. In presenza di indici anomali sorge un obbligo di verifica nei limiti dell’esigibile, tanto più significativo per l’imprenditore strutturalmente presente nel mercato. La regolarità della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e la stessa esecuzione delle prestazioni non assumono rilievo, essendo circostanze compatibili con la frode.
Quanto agli indizi, la Corte ribadisce che spetta al giudice del merito apprezzarne l’efficacia sintomatica, singolarmente e nel loro complesso. Nel caso concreto la Commissione regionale ha ritenuto assolto l’onere dell’Amministrazione in base a molteplici elementi, tra cui il carattere di cartiere delle fornitrici, le comunanze con altra società coinvolta nel contrabbando della merce, i rapporti economici con la principale cliente e il ribaltamento automatico delle fatture verso l’estero in esenzione IVA.
La Corte giudica inammissibili le censure che mirano a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto e la non contestazione compiuta dal giudice di merito, nonché le questioni nuove sulla mancata considerazione di pronunce penali e di altro procedimento, per difetto di autosufficienza. Infine, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il ricorso è rigettato, con conferma dell’inversione dell’onere probatorio a carico della contribuente.
Nota della Redazione
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