Accreditamento sanitario: il pagamento presuppone la tripla A e il giudicato interno (Cass. civ. Sez. I n. 22930 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate a carico del servizio sanitario nazionale richiede il concorso di tre requisiti — la c.d. tripla A: l’autorizzazione regionale, l’accreditamento e la conclusione di specifici accordi contrattuali in forma scritta. Il contratto con la pubblica amministrazione deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, senza che siano ammesse convalide successive né accordi per facta concludentia, non rilevando comportamenti attuativi protrattisi per anni. In regime transitorio, per le strutture già legate da rapporti convenzionali, opera un accreditamento provvisorio ex lege, automatico, che non esonera però dalla necessità del contratto scritto. Le circostanze di fatto non contestate nei gradi di merito e le domande non censurate con specifico motivo d’appello sono coperte da giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

Una casa di cura privata aveva reso, nel periodo gennaio-ottobre 2005, prestazioni qualificate come attività di pronto soccorso. Sulla scorta di dieci fatture, azionava in via monitoria un credito di oltre un milione di euro nei confronti dell’azienda sanitaria territorialmente competente, richiamando le delibere regionali che avevano trasformato il servizio di pronto soccorso da ciclo continuativo a ciclo diurno.

L’azienda sanitaria si opponeva, sostenendo che la funzione era stata revocata nel 2004 per gravi carenze organizzative e che la Regione non aveva stanziato alcun finanziamento per il 2005. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo, escludendo la spettanza delle somme. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’appello principale della struttura e riconosceva il credito, salvo correggere la decorrenza degli interessi. L’azienda sanitaria ricorreva allora per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, incentrato sugli artt. 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Dal sistema emerge che la qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende sanitarie a corrispondere la remunerazione al di fuori degli accordi contrattuali. Il pagamento presuppone dunque la tripla A: autorizzazione, accreditamento e contratto.

Sul piano della forma, il collegio richiama il principio consolidato secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923. Non sono ammesse convalide o ratifiche successive, né manifestazioni di volontà implicite desumibili da comportamenti meramente attuativi, non rilevando condotte concludenti protratte per anni. La forma scritta è strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale pubblica.

Quanto alla prima censura, relativa a una pretesa mutatio libelli in appello, il motivo è infondato. La Corte rileva che la struttura aveva chiesto sin dall’origine il pagamento delle prestazioni effettivamente erogate, richiamando nel ricorso monitorio anche le delibere sul servizio diurno. Non vi era stata alcuna modificazione della domanda, ma al più una sua limitazione: l’originaria pretesa per il ciclo continuativo era stata circoscritta al solo servizio diurno.

Il ragionamento decisivo riguarda però il profilo del giudicato interno. L’azienda sanitaria, nei gradi di merito, non aveva mai contestato specificamente l’assenza del contratto scritto né la mancanza dell’accreditamento, incentrando l’appello incidentale solo sull’indeterminatezza della domanda e sulla decorrenza degli interessi. Tali circostanze, non contestate, si sono dunque cristallizzate.

La Corte aggiunge, in via autonoma, che per l’anno 2005 la struttura rientrava comunque in un regime di accreditamento provvisorio ex lege, prodotto automaticamente ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994 per i soggetti già inseriti nei rapporti convenzionali, come confermato dalla Corte cost. n. 416 del 1995 e dalla normativa transitoria regionale. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, che sollecitavano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, sono dichiarati inammissibili. Il settimo motivo, sulle spese, è infondato, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

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