Operazioni soggettivamente inesistenti, onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 23177 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi non è esclusa dal solo coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore. Resta ferma la verifica dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei costi, il cui onere probatorio grava sulla società contribuente e non sull’Amministrazione finanziaria. Le innovazioni introdotte dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 44/2012, hanno portata retroattiva e si applicano, ove più favorevoli, anche a fatti anteriori, salvo che i provvedimenti emessi in base al previgente art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 non si siano resi definitivi.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2004, emesso nei confronti di una società contribuente in liquidazione. L’atto impositivo contestava l’indebita deduzione di componenti negativi del reddito e l’illegittima applicazione del regime del margine. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società.

La Commissione tributaria regionale respingeva sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, il giudice di appello riconosceva la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che l’onere di provarne la deducibilità gravasse sull’Amministrazione. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 75 e 109 del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Commissione tributaria regionale operato una sostanziale inversione dell’onere della prova. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame degli elementi probatori dedotti dall’Amministrazione.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il comma 1 dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha sostituito l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, escludendo la deduzione dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, nei casi e alle condizioni ivi previsti. Il comma 2 prevede che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione. Il comma 3 attribuisce a tali disposizioni portata retroattiva, ove più favorevoli e salvo che i provvedimenti emessi in base alla disciplina previgente non si siano resi definitivi.

La Corte precisa che le disposizioni in esame trovano applicazione tanto nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti quanto in quello di operazioni soggettivamente inesistenti. In quest’ultima ipotesi, i beni acquistati, di regola, non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma per essere commercializzati. Ne deriva che non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore perché i costi relativi non siano deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Resta ferma la verifica della concreta deducibilità dei costi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Su tale principio la Corte richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 10167 del 2012, Cass. n. 24426 del 2013, Cass. n. 26461 del 2014, Cass. n. 25249 del 2016, Cass. n. 27566 del 2018, Cass. n. 32587 del 2019 e Cass. n. 4645 del 2020. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale, pur avendo correttamente affermato la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ha erroneamente ritenuto che l’onere di provarne la deducibilità spettasse all’Amministrazione finanziaria anziché alla società contribuente, sulla quale grava per legge. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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