Opposizione agli atti esecutivi e sorte dell’ordinanza di assegnazione (Cass. civ. Sez. II n. 19709 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato che intenda contestare l’ordinanza di assegnazione delle somme non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione, ma deve utilizzare l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. Il convenuto in senso sostanziale che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestarla con riferimento a tutti i criteri degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., non essendo il foro della sede della tesoreria dell’ente un criterio esclusivo. La cessione del credito è opponibile ai creditori del cedente che abbiano pignorato successivamente, quando il cessionario abbia pagato il corrispettivo con data certa, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 52/1991; l’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al d.P.R. n. 371/1998 esclude la configurabilità di un contratto estimatorio soggetto a forma scritta.

Il Fatto

Una azienda sanitaria locale proponeva opposizione davanti al Tribunale avverso il decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a pagare una somma in favore di una banca, cessionaria di crediti per l’erogazione di farmaci maturati in capo a una farmacia. L’opponente eccepiva l’incompetenza per territorio e deduceva, nel merito, di avere già pagato la somma.

Nel giudizio emergeva che l’azienda aveva reso la dichiarazione di terzo, richiamando la cessione notificatale, ma era stata destinataria di un’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell’esecuzione, in adempimento della quale aveva provveduto al pagamento. Il Tribunale revocava il decreto e condannava l’opponente al versamento della somma residua; la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’azienda sanitaria, mentre l’intimata non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutti e cinque i motivi. Sul primo, relativo alla incompetenza territoriale, il motivo non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata: la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la censura perché il convenuto in senso sostanziale deve contestare i criteri degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e la ricorrente si era limitata a negare la competenza sotto il profilo del forum destinatae solutionis, senza considerare che la sede della tesoreria dell’ente non è un foro esclusivo.

Il secondo motivo, sulla nullità del contratto estimatorio per difetto di forma scritta, è parimenti infondato. La sentenza impugnata aveva chiarito che il rapporto alla base del credito non derivava da uno specifico contratto di fornitura, ma trovava titolo nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al d.P.R. n. 371/1998, che regola la generalità delle farmacie e costituisce il sistema attraverso cui il servizio sanitario nazionale assicura l’assistenza farmaceutica. Del tutto inconferente risultava, quindi, la questione di nullità del presunto contratto estimatorio; il rilievo della ricorrente è giudicato generico e apodittico.

Il terzo, quarto e quinto motivo sono trattati congiuntamente. La ricorrente sosteneva di avere adempiuto ai propri obblighi di terzo pignorato, dichiarando la cessione e poi eseguendo l’ordinanza di assegnazione, senza avere legittimazione a proporre opposizione all’esecuzione. La Corte rileva che il rimedio esperibile non era l’opposizione all’esecuzione, bensì l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., richiamando l’orientamento per cui il terzo ha interesse e quindi legittimazione a proporre tale opposizione contro l’ordinanza di assegnazione.

Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, il motivo è contraddetto dalla stessa ricostruzione del processo di primo grado: il Tribunale aveva sottoposto la questione alle parti, assegnando termine per interloquire. Sul quinto motivo la Corte osserva che la Corte d’appello aveva considerato la natura futura dei crediti, richiamando l’art. 5 della legge n. 52/1991, che attribuisce al cessionario la facoltà di opporre la cessione ai creditori del cedente che abbiano pignorato successivamente al pagamento avente data certa. Il ricorso è rigettato; sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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