Responsabilità del produttore solo per prodotto pericoloso nella vendita a catena (Cass. civ. Sez. II n. 8893 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cosiddette vendite a catena, all’acquirente spettano l’azione contrattuale esclusivamente nei confronti del proprio diretto venditore e l’azione extracontrattuale verso il produttore, esperibile quando il vizio renda la cosa pericolosa. La responsabilità del produttore prevista dal codice del consumo ha natura presunta e prescinde dall’accertamento della colpa, ma non dalla prova del collegamento causale tra difetto e danno, che incombe sul danneggiato. Il difetto qualitativo della merce, privo di attitudine lesiva, integra un vizio rilevante ai sensi dell’art. 1490 cod. civ. e giustifica la sola azione contrattuale contro il venditore diretto, non quella extracontrattuale contro il produttore.
Il Fatto
Il ricorrente, acquirente di mattonelle da pavimento, aveva convenuto in giudizio la venditrice e la società produttrice, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della prima e la responsabilità del produttore per la consegna di merce difettosa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando la venditrice alla restituzione del prezzo e la produttrice al risarcimento dei danni per il rifacimento della pavimentazione.
La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva rigettato la domanda verso la produttrice, rilevando che la merce, per sua natura, non era pericolosa e che la contestazione riguardava solo la presenza di macchie, dunque un difetto qualitativo. L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono la ritenuta inammissibilità dell’appello per il modo in cui era stata eseguita la notificazione all’altra convenuta. Il ricorrente invocava l’art. 331 cod. proc. civ., ma la Corte rileva che la fattispecie ricade nell’art. 332 cod. proc. civ.: le domande proposte verso venditrice e produttrice erano distinte, connesse solo ex art. 103 cod. proc. civ. e prive di rapporto di dipendenza, quindi cumulo di cause scindibili.
Ne deriva che la notificazione alla parte non appellata integra una semplice litis denuntiatio, non una vocatio in ius per integrare il contraddittorio. Ove sia omessa o nulla, l’unico effetto è la stasi del processo fino alla decorrenza del termine dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; decorso tale termine, il giudizio può proseguire a prescindere da ogni questione sulla notifica. La Corte corregge quindi la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., confermando il rigetto dell’eccezione ma per ragioni diverse.
Il terzo motivo attiene al merito. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la responsabilità extracontrattuale del produttore sussiste se il prodotto, per la sua difettosità, rechi danno; le disposizioni del codice del consumo prevedono ipotesi di responsabilità presunta, che prescinde dalla colpa ma non dalla prova del nesso causale tra difetto e danno. L’azione contrattuale verso il venditore resta invece esperibile per tutti i difetti di conformità.
Il costo di sostituzione della pavimentazione non rientra nella nozione di danno provocato dal prodotto difettoso in quanto tale. Il vizio lamentato — resistenza alle macchie inferiore a quella dichiarata — costituisce difetto qualitativo ai sensi dell’art. 1490 cod. civ. e non legittima l’azione verso il produttore. Il rigetto del terzo motivo travolge il quarto e il quinto, non ponendosi questione di motivazione apparente né di omesso esame di fatto decisivo, avendo la sentenza preso in esame proprio il vizio dedotto.
Nota della Redazione
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