Opposizione ad avviso di addebito INPS e onere della prova degli sgravi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20959 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione ad avviso di addebito per il recupero di contributi previdenziali, la contestazione delle ragioni della pretesa creditoria deve essere precisa e circostanziata rispetto ai fatti allegati dall’Istituto, non essendo sufficiente una difesa generica basata sull’assunto del corretto adempimento. Spetta al contribuente assolvere all’onere della prova del diritto agli sgravi contributivi e al rispetto del minimale contributivo. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. richiede l’indicazione del fatto storico, del dato testuale o extratestuale, del come e del quando della sua discussione processuale e della sua decisività: l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio, se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che, in accoglimento del gravame dell’Istituto, ha respinto l’opposizione proposta avverso un avviso di addebito per il recupero di contributi IVS relativi all’assunzione di operai a tempo determinato in agricoltura, accertati con verbale ispettivo per gli anni dal 2006 al 2010.
Il primo giudice aveva accolto l’opposizione, ritenendo nulla la pretesa per tardività della notifica del verbale ispettivo, in applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, essendo trascorsi più di novanta giorni tra il verbale e la sua notifica. La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della norma, riferita ai soli procedimenti sanzionatori amministrativi, e, nel merito, ha ritenuto non contestata la pretesa contributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, per la loro connessione, e li dichiara inammissibili. Il nucleo della decisione riguarda il difetto di contestazione e il riparto dell’onere probatorio in materia di benefici contributivi.
I giudici di legittimità osservano che la sentenza impugnata ha fondato il rigetto sulla non contestazione della pretesa creditoria. A fronte delle allegazioni precise dell’Istituto sulle ragioni della richiesta — erroneo inquadramento di alcuni lavoratori a un livello inferiore, mancata corresponsione della retribuzione e della corrispondente contribuzione, mancato rispetto del minimale contributivo con perdita dei benefici — l’opponente non aveva contestato alcunché nella prima difesa utile, limitandosi a invocare l’estinzione dell’obbligazione per omessa notifica dell’avviso di accertamento.
La Corte precisa che la contestazione, per essere efficace, deve essere precisa e circostanziata rispetto ai fatti allegati. Le difese richiamate dal ricorrente consistono in affermazioni generiche sul regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, che non si misurano con le specifiche violazioni contestate. Quanto al diritto agli sgravi, si afferma che spetta al contribuente assolvere al relativo onere della prova, e nel caso di specie nessuna allegazione, né offerta di prova, risulta fornita.
La Corte ravvisa inoltre un difetto di autosufficienza nella formulazione delle censure, non essendo riportate le conclusioni del ricorso di primo grado, dal quale emerge che il ricorrente aveva domandato l’annullamento dell’avviso per motivi formali, e non di merito.
Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità dipende da più ragioni: la prospettazione dello stesso profilo ora come violazione di legge, ora come omesso esame; l’assenza di un fatto storico decisivo e controverso, dolendosi invece il ricorrente della mancata valutazione di elementi probatori. Sul punto la Corte richiama l’insegnamento di Cass. n. 21672/2018, secondo cui, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque valutato dal giudice. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, in assenza di attività difensiva dell’Istituto, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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