Necessaria capacità economica del datore di lavoro per conversione del permesso stagionale (TAR Molise n. 57 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale, la valutazione dell’Amministrazione circa l’insufficiente capacità economica del datore di lavoro, fondata sul parere dell’Ispettorato del Lavoro, integra un profilo di fumus boni iuris non superabile in mancanza di elementi specifici e documentati offerti dal ricorrente, idonei a porre in dubbio le conclusioni dell’organo ispettivo. Il provvedimento di rigetto della domanda cautelare non richiede la delibazione del merito, essendo sufficiente la verifica della non manifesta infondatezza delle ragioni dell’Amministrazione, che risultano supportate da approfondite controdeduzioni.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione del titolo. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia rigettava la domanda con provvedimento del 21.02.2026, ritenendo insussistente la capacità economica del datore di lavoro, sulla base del parere sfavorevole espresso dall’Ispettorato del Lavoro.
Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo profili di illegittimità con riferimento alla valutazione della capacità economica del datore di lavoro. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, instando per il rigetto dell’istanza incidentale.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026, ha valutato l’istanza cautelare alla stregua dei parametri del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendo la prima censura dirimente ai fini della decisione. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di diniego trova adeguata motivazione nella mancanza di capacità economica del datore di lavoro, circostanza affermata dall’Amministrazione sulla scorta del parere dell’Ispettorato del Lavoro.
Quanto alle censure articolate dal ricorrente, il Tribunale ha osservato che le stesse non offrivano elementi specifici idonei a mettere in discussione le valutazioni dell’Amministrazione relative all’inadeguatezza della capacità economica del datore di lavoro. Le contestazioni formulate sono risultate prive di riscontri documentali e sono state oggetto di approfondite controdeduzioni da parte della difesa erariale, che ha corroborato le ragioni del diniego con elementi istruttori.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l’istanza cautelare non fosse sorretta da adeguati elementi di fumus, condizione necessaria per la concessione della misura richiesta, indipendentemente dalla valutazione in ordine al periculum. Alla reiezione dell’istanza ha fatto seguito la compensazione delle spese della fase cautelare, tenuto conto della natura della controversia e del limitato thema decidendum affrontato.
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Nota della Redazione
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