Sanzione disciplinare al socio-lavoratore di cooperativa e motivazione adeguata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20484 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare conservativa inflitta al lavoratore socio di cooperativa è legittima quando le missive inviate alla società siano riconducibili alla duplice qualifica di socio e di dipendente, non assumendo rilievo la sola veste di socio spesa dall’interessato. Il giudice di legittimità non può sindacare l’interpretazione delle comunicazioni e del rapporto operata dal giudice di merito quando il ricorrente proponga una lettura alternativa senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici. Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di specificità. È infondata la deduzione di motivazione apparente quando la sentenza esponga in modo adeguato il percorso logico del decisum.

Il Fatto

La società cooperativa aveva comminato al lavoratore la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro per dieci giorni. Il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione, ma la domanda era stata rigettata in primo grado.

La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’appello, confermando la decisione di prime cure. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria e il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, escludendo che la sentenza presenti le anomalie motivazionali definite dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La decisione impugnata espone in modo adeguato il percorso logico del decisum, facendo leva sulla duplice qualifica di socio e di dipendente spesa dal lavoratore nelle missive e sul contenuto delle stesse, che descrivono episodi attinenti al rapporto di lavoro e denunciano specifici inadempimenti datoriali.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la falsa applicazione dell’art. 208 c.c.n.l. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa e dell’art. 2106 c.c., per errata equiparazione della figura del socio a quella del dipendente di cooperativa. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 142 del 2001, per il mancato riconoscimento del diritto del socio di partecipare alla definizione dell’assetto dell’impresa.

La Corte ha trattato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, per la loro stretta connessione logica, dichiarandoli inammissibili. Le censure, infatti, contestano nella sostanza l’interpretazione data dalla Corte d’appello alle lettere inviate alla società, senza fare cenno alla violazione dei canoni ermeneutici e fondando la dedotta violazione delle disposizioni di legge e di contratto collettivo su una lettura alternativa a quella adottata dai giudici di merito.

Il ricorrente, muovendo dal presupposto di aver speso nelle lettere la sola qualità di socio e non quella di lavoratore dipendente, in contrasto con l’accertamento della sentenza impugnata, sosteneva che la Corte d’appello avrebbe impedito l’esercizio del diritto di critica e delle prerogative spettantigli quale socio. Le censure così formulate non si confrontano con la ratio decidendi, che ha invece ritenuto le missive riferibili a entrambe le qualifiche, di dipendente e di socio, su tale presupposto giudicando sussistente l’addebito disciplinare.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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