Opposizione a decreto ingiuntivo bancario: onere della prova a carico della banca (Cass. civ. Sez. I n. 11144 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’estratto conto certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 è idoneo a fondare l’ingiunzione soltanto nella fase monitoria e non esaurisce l’onere probatorio nella successiva cognizione piena. L’opposto, pur formalmente convenuto, assume la qualità di attore in senso sostanziale e deve fornire la piena prova del credito azionato. Di conseguenza, se l’opposizione è fondata su motivi sostanziali — contestazione del saldo e dell’anatocismo — la banca deve produrre il contratto e documentare l’andamento del rapporto. La eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ritualmente formulata, non devolve al giudice anche la diversa incompetenza fondata sul foro del consumatore, che deve essere esplicitamente sollevata entro la preclusione dell’udienza di trattazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su richiesta di una banca, per il saldo passivo di un conto corrente. Aveva dedotto l’inefficacia del decreto perché emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente, l’incompetenza territoriale del giudice in favore del tribunale della propria residenza e, nel merito, l’insufficienza del solo estratto conto certificato, oltre all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione; la Corte di appello di Roma, in parziale riforma, aveva revocato il decreto ma aveva condannato l’opponente al pagamento della somma, ritenendo il credito sufficientemente provato.
Avverso quella decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’incompetenza territoriale, è infondato. Il ricorrente aveva dapprima eccepito l’incompetenza invocando i soli criteri degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e solo in seguito, nella memoria autorizzata, aveva prospettato il profilo del foro del consumatore. La Corte osserva che tra incompetenza territoriale derogabile e incompetenza inderogabile non esiste fungibilità: la tempestiva eccezione della prima non vale a introdurre nel thema decidendum anche la seconda, rilevabile sì d’ufficio, ma entro il limite dell’art. 38, comma 1, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Nel caso in esame, né l’eccezione risultava tempestiva né il relativo verbale era riprodotto, in violazione del principio di autosufficienza.
Il secondo motivo è fondato. La Corte ribadisce che l’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio. Emesso il decreto, la fase di opposizione si configura come ordinario giudizio di cognizione, con le consuete regole di ripartizione dell’onere probatorio. La banca, pertanto, deve produrre il contratto, documentare l’andamento del rapporto e fornire la piena prova della propria pretesa. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l’istituto avesse assolto tale onere con documenti ulteriori rispetto all’estratto certificato, insufficiente in sede di cognizione piena, e avrebbe dovuto esaminare le contestazioni sull’anatocismo e sui tassi, non generiche.
Quanto all’ulteriore profilo sulla mancata allegazione dei documenti del fascicolo monitorio, la Corte richiama il principio di non dispersione della prova enunciato dalle Sezioni Unite n. 4835 del 2023: il fatto rappresentato nel documento si ha per dimostrato nel processo, e il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminarlo se la parte ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi. Se la parte allega puntualmente il fatto e la controparte omette la produzione in secondo grado, il giudice può ritenere provato il fatto storico nei termini allegati. La motivazione impugnata, sul punto, si rivela non coerente con tali principi.
Il terzo motivo è inammissibile: la corte d’appello ha esaurientemente spiegato le ragioni dell’inconfigurabilità dell’inadempimento contestato e le censure mirano a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, inoltre, non descrive specificamente la tipologia e il contenuto delle prove non ammesse.
Il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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