Esenzione IMU abitazione principale per possessore residente con coniuge altrove (Cass. civ. Sez. V n. 11143 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge n. 147/2013, ai fini del riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale è sufficiente che nell’immobile dimori abitualmente e risieda anagraficamente il possessore, anche se il coniuge abbia stabilito altrove la propria residenza e dimora. La nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e il concorso dei requisiti soggettivi in capo al possessore, non essendo più richiesta la contestuale presenza in capo al suo nucleo familiare. Ne consegue che il contribuente il quale invochi l’esenzione per un immobile in cui non abbia fissato residenza e dimora non può conseguirla, neppure per scelta, se tale immobile è abitato solo dal coniuge. Il beneficio non spetta per più di una unità immobiliare, salvo che si tratti di residenze disgiunte dei coniugi, costituenti esercizio di un loro diritto.

Il Fatto

Il Comune di Napoli impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU per l’anno 2013, ha parzialmente accolto l’appello della contribuente. Questa possiede sei immobili nel territorio comunale e ha invocato l’esenzione per abitazione principale con riferimento a un immobile, in cui però non ha mai fissato la residenza anagrafica, avendola mantenuta in altro immobile dello stesso Comune.

Il giudice di appello aveva riconosciuto l’esenzione per l’immobile scelto dalla contribuente, nonostante la residenza anagrafica risultasse in un diverso immobile ubicato nel medesimo Comune. Da qui il ricorso del Comune per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale e poi fissata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Corte muove dalla ricostruzione evolutiva della disciplina dell’abitazione principale nell’IMU, rilevando che il riferimento al nucleo familiare non figurava nella formulazione originaria, che subordinava il beneficio alla sola residenza e dimora abituale del possessore.

Il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto dall’art. 4, comma 5, lett. a, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, che ha collegato l’agevolazione alla dimora e residenza del possessore e del suo nucleo. Su questa base la giurisprudenza di legittimità aveva escluso il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi, ritenendo prevalente il testo normativo sulla circolare ministeriale n. 3/DF del 2012 che ammetteva il doppio beneficio per immobili in Comuni diversi.

La Corte ricostruisce poi l’intervento del giudice delle leggi. Investita delle questioni di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale ha dapprima dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni (ordinanza n. 107 del 2022) e poi, con la sentenza n. 209 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011 nella parte in cui richiedeva la dimora e residenza anche del nucleo familiare, con declaratorie consequenziali su plurime disposizioni.

Prendendo atto dell’intervento manipolativo, applicabile ai giudizi pendenti, la Corte afferma che è sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risieda stabilmente altrove. La residenza disgiunta dei coniugi costituisce esercizio di un diritto, fondato sugli accordi sull’indirizzo della vita familiare ex art. 144 cod. civ., non opponendosi l’obbligo di coabitazione ex art. 143 cod. civ.

Tuttavia il diritto all’esenzione postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale è invocata. Nella specie l’esenzione era stata correttamente riconosciuta dall’ente impositore solo per l’immobile ove la contribuente aveva fissato la residenza, non essendo ammissibile beneficiarne per l’immobile in cui solo il coniuge aveva fissato residenza e dimora. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e, decidendosi nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., il ricorso originario è rigettato, con compensazione delle spese di merito e condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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