Spedizione assegno non trasferibile per posta e concorso colpa mittente (Cass. civ. Sez. I n. 11145 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di non trasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e di riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, esponendolo volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza. Il comportamento del danneggiato, anteriore o coevo all’evento, è riconducibile al fatto colposo di cui all’art. 1227, primo comma, cod. civ., ove legato da nesso eziologico con il danno. La responsabilità della banca negoziatrice, di natura contrattuale da contatto sociale, non esclude quella concorrente del mittente. Il giudizio di diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. è attività di interpretazione della norma, censurabile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa convenne in giudizio una banca per ottenere il risarcimento del danno corrispondente all’importo di un assegno bancario non trasferibile emesso in favore di una beneficiaria. Il titolo, spedito per posta ordinaria, era stato sottratto e poi incassato presso una filiale della banca convenuta da un soggetto diverso dal legittimo prenditore, dopo essere stato depositato su un conto corrente acceso dalla sedicente beneficiaria.
Il tribunale rigettò la domanda, ritenendo che il personale bancario avesse osservato le cautele necessarie. La Corte d’appello accolse invece il gravame, ravvisando la negligenza della banca negoziatrice nella mancata verifica dei documenti esibiti e nella contestualità tra apertura del conto, deposito del titolo e prelievo immediato, ed escludendo il concorso di colpa del mittente. Avverso tale sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo con cui si denuncia la nullità della sentenza per assenza di motivazione. La censura è inammissibile: il vizio è stato articolato nella versione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. anteriore alla riforma del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione solo come omesso esame di un fatto decisivo, principale o secondario, discusso tra le parti e idoneo a condurre a un esito diverso. La motivazione della sentenza d’appello è presente graficamente e nello sviluppo argomentativo, poiché indica con precisione i profili di responsabilità della banca negoziatrice. Quanto alla presunta motivazione apparente, essa ricorre solo quando la pronuncia non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla.
Passando ai motivi trattati congiuntamente, la Corte ricorda che il giudizio di diligenza professionale riferito alla banca negoziatrice di un assegno, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro elastico dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., costituisce attività di interpretazione della norma, e non mera ricostruzione del fatto. Come tale è censurabile in cassazione quando contrasti con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi del diritto vivente.
Nel merito, la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9769 del 2020, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, in caso di sottrazione e riscossione da parte di un non legittimato, è condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente, che si espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza. Il fatto colposo del danneggiato, anche anteriore o coevo, entra nel rapporto di causalità ove legato da nesso eziologico con l’evento, secondo l’art. 1227, primo comma, cod. civ.
La Corte osserva che il rischio di sottrazione non è scongiurato né dalla clausola di non trasferibilità, che impedisce la circolazione ma non l’evento, né dall’obbligo di identificazione del presentatore, reso difficoltoso dallo sviluppo di tecniche di contraffazione. La scelta della posta ordinaria, in presenza di forme più sicure come la raccomandata, l’assicurata o il bonifico, si traduce in consapevole assunzione del rischio e contrasta con il dovere di preservare gli interessi degli altri soggetti, in ossequio al principio solidaristico dell’art. 2 Cost.
È dunque erronea l’affermazione della Corte d’appello che escludeva il concorso di colpa del traente, ritenendo la disciplina postale applicabile ai soli rapporti tra ente postale e utenti. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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