Opposizione esecutiva contro l’ente creditore è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 27369 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non recuperatorie compete unicamente all’agente della riscossione. L’opposizione proposta esclusivamente nei confronti dell’ente titolare del credito è pertanto inammissibile, senza che possa procedersi all’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale. La questione è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, salvo che sia coperta da giudicato interno. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta.
Il Fatto
Il Ministero competente aveva concesso a un’impresa agevolazioni pubbliche, erogate da una banca concessionaria in forza di due polizze fideiussorie rilasciate da una compagnia assicuratrice. Dopo l’escussione delle garanzie e la revoca delle agevolazioni, il Ministero attivò la riscossione coattiva a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 24, comma 32, legge n. 449 del 1997, notificando alla compagnia una cartella di pagamento.
La società assicuratrice propose opposizione davanti al Tribunale di Roma chiedendo l’annullamento della cartella, ma convenendo in giudizio soltanto il Ministero, ente creditore, e non l’agente della riscossione. Il Tribunale accolse l’opposizione e la Corte d’appello respinse l’appello del Ministero. Quest’ultimo ricorse per cassazione, deducendo tre motivi in materia di escussione delle polizze e di prova.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo lo scrutinio dei motivi di ricorso, rilevando d’ufficio una questione preliminare e potenzialmente dirimente: la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non recuperatorie.
Richiamando Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 25272/2024, il Collegio ha ribadito che l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva e unico legittimato passivo necessario. Nelle opposizioni meramente esecutive, riconducibili all’art. 615 cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999: l’agente ha l’onere di chiamare in causa l’ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.
Da tale disciplina si inferisce che l’opposizione esecutiva può svolgersi senza la partecipazione dell’ente creditore, il quale non è litisconsorte necessario ma eventuale chiamato. Se il debitore evoca in giudizio il solo ente creditore, soggetto privo di legittimazione processuale passiva, senza convenire l’agente della riscossione, la domanda è inammissibile.
La Corte ha dato continuità a tale principio di diritto, escludendo che l’inammissibilità originaria sia coperta da giudicato interno, non avendo i giudici di merito pronunciato sul punto. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, con caducazione degli effetti anche della sentenza di primo grado e assorbimento di tutti i motivi di ricorso.
Il Collegio ha infine chiarito che la recente ordinanza richiamata dalla controricorrente non ha affrontato la questione preliminare della legittimazione passiva, circostanza che esclude la configurabilità di un contrasto.
Nota della Redazione
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