Ricorso “assemblato” e violazione del requisito di sinteticità: inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 27371 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente atti e documenti difensivi viola il requisito di chiara esposizione dei fatti di causa richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., implicando un’esposizione non sommaria dei fatti. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili e isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza. Tale indirizzo va applicato a più forte ragione dopo la novella che ha imposto una chiara esposizione dei fatti essenziali, non integrale né inutilmente sovrabbondante.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva respinto il suo gravame contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’opposizione a precetto, proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., con cui era stato intimato il pagamento di una somma rilevante quale garante di una società.

La società resistente ha depositato controricorso, chiedendo la distrazione delle spese; l’intimato non ha svolto difese. La questione giunge davanti alla Corte in ragione della contestata novazione dei patti originari e del suo effetto sulle garanzie.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha affrontato in via pregiudiziale e assorbente il rilievo di inammissibilità del ricorso principale, ritenendolo tale da rendere superflua l’illustrazione dei motivi.

È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il ricorso cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti implica un’esposizione dei fatti non sommaria e viola l’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti integralmente riprodotti, l’atto rispetti il canone di sinteticità e il principio di autosufficienza. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6826/2010 e la successiva giurisprudenza di legittimità.

L’indirizzo è applicato a più forte ragione con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che richiede una chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione dei motivi. L’esposizione deve dunque essere chiara e limitata ai fatti essenziali, quindi non integrale e non inutilmente sovrabbondante.

Nel caso concreto, la parte del ricorso dedicata ai fatti è costituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi del ricorrente. Manca un discorso organizzato volto a illustrare l’effettivo oggetto e l’andamento del processo, nonché la necessaria operazione di sintesi e individuazione dei fatti rilevanti.

Tale inosservanza pregiudica l’intellegibilità delle questioni e rende oscura l’esposizione, impedendo di valutare le censure mosse alla sentenza gravata. Il difetto di esposizione è pertanto sostanziale e insuperabile, con declaratoria di inammissibilità del ricorso e preclusione di ogni altra questione.

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente, con distrazione, e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *