Concordato preventivo e scioglimento dei preliminari: serve l’autorizzazione del tribunale (Cass. civ. Sez. I n. 17997 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo, la previsione del piano che impone lo scioglimento dei contratti preliminari ancora pendenti ex art. 169-bis l. fall. non produce effetti per la sola manifestazione unilaterale del debitore. Trattandosi di contratti richiedenti la forma scritta ad substantiam, occorre alternativamente l’accettazione scritta del promittente venditore, che integra il mutuo consenso, oppure un decreto motivato del tribunale che, sentito l’altro contraente, autorizzi lo scioglimento o la sospensione. Il giudice del reclamo deve accertare quale dei due percorsi si sia effettivamente realizzato: in mancanza, l’omologa è viziata.

Il Fatto

Il tribunale omologava il concordato preventivo presentato da una società in liquidazione. Il piano prevedeva l’alienazione degli immobili oggetto di contratti preliminari stipulati con i promissari acquirenti, sul presupposto del loro intervenuto scioglimento, a condizioni non deteriori rispetto a un’offerta irrevocabile già ricevuta.

I promissari acquirenti proponevano opposizione, respinta. La corte d’appello rigettava il reclamo, rilevando che i reclamanti non avevano impugnato la ratio del primo giudice secondo cui le dichiarazioni sottoscritte costituivano manifestazione della volontà di provocare lo scioglimento dei preliminari. Aggiungeva che, anche ammessa la pendenza dei contratti, la società aveva correttamente esercitato il diritto potestativo di scioglierli ex art. 169-bis l. fall. I promissari ricorrono per cassazione; la società resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 169-bis e 180, comma 4, l. fall. I ricorrenti sostengono di aver solo manifestato la volontà di risolvere i preliminari, senza che seguisse alcun atto idoneo sotto il profilo della forma richiesta dall’art. 1359 cod. civ., e che il recesso presupporrebbe il pieno adempimento della propria obbligazione. Il tribunale, del resto, non si era pronunciato sullo scioglimento, limitandosi a ritenerlo già avvenuto per recesso.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il concordato prevedeva lo scioglimento ex art. 169-bis l. fall. dei preliminari pendenti e la successiva alienazione degli immobili. Ai fini dell’omologa occorreva constatare che i contratti si erano sciolti per mutuo consenso — e qui, trattandosi di contratti richiedenti la forma scritta ad substantiam, non bastava la manifestazione dei promissari acquirenti, ma serviva l’accettazione scritta della società (cfr. Cass. 13290/2015, Cass. 4714/2022) — oppure che vi era stata l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato.

La corte d’appello non ha compiuto alcun idoneo accertamento in un senso o nell’altro. Ciò che ha indicato come autonoma ratio decidendi, non impugnata e perciò coperta da giudicato interno, tale non è: la manifestazione unilaterale di volontà di “provocare lo scioglimento”, di per sé, non comporta effetti sui negozi in mancanza di accettazione del promittente venditore con i medesimi requisiti di forma. I reclamanti avevano puntualmente contestato che lo scioglimento fosse validamente avvenuto.

Sotto altro profilo, la corte territoriale ha omesso di replicare con puntualità al rilievo secondo cui, in mancanza di un valido scioglimento negoziale, sarebbe stato necessario un provvedimento autorizzativo del giudice. Il debitore, a seguito del ricorso ex art. 161 l. fall., può chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti ineseguiti, ma la norma esige che alla manifestazione di volontà segua un decreto motivato che, sentito l’altro contraente, autorizzi lo scioglimento o la sospensione. I giudici distrettuali dovevano verificare se le previsioni del piano avessero trovato seguito in un provvedimento autorizzativo ex art. 169-bis, comma 1, l. fall.

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto e il rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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