Antinomia tra motivazione in rito e dispositivo di merito è nullità (Cass. civ. Sez. II n. 14186 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, dopo avere affermato in motivazione che il giudizio si è concluso con una pronuncia in rito, accoglie il reclamo-appello e respinge il ricorso della parte, incorre in un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, che ne determina la nullità. La statuizione in rito e quella di merito sono tra loro inconciliabili e impediscono di individuare la reale portata precettiva della decisione. Il vizio è rilevabile ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 156 e 132 cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. La Corte, cassata la sentenza in parte qua, decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., eliminando la statuizione inconciliabile.

Il Fatto

Il Comune di San Massimo conveniva in giudizio una società per l’inadempimento degli obblighi di realizzazione di opere su terreni gravati da usi civici, chiedendo la retrocessione dei fondi, la nullità dei contratti e l’accertamento della proprietà. Il Tribunale accoglieva solo in parte; la Corte d’Appello di Campobasso riformava parzialmente la decisione.

Investita la Cassazione, le Sezioni Unite dichiaravano il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, innanzi al quale le parti erano rimesse. Riassunto il giudizio, il Commissario lo dichiarava estinto per tardività della riassunzione, qualificando tuttavia l’atto come valido atto introduttivo di un nuovo giudizio e dichiarando la nullità degli atti di vendita. La Corte d’Appello di Roma accoglieva il reclamo della società, confermando la tardività della riassunzione e l’estinzione del giudizio. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che l’atto di riassunzione potesse valere come atto introduttivo di un nuovo giudizio. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ.

La Corte non ignora il principio della conversione dell’atto di riassunzione in atto introduttivo di un nuovo giudizio, richiamando Cass. Sez. L, ordinanza n. 26768 del 2019. Osserva però che il motivo è incentrato tutto sul contenuto dell’atto di riassunzione: il ricorrente aveva quindi l’onere di trascriverlo, per consentire alla Corte di verificarne il contenuto, come affermato da Cass. Sez. III, ordinanza n. 30723 del 2019.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. La Corte territoriale aveva affermato in motivazione che il giudizio si definiva in rito, per l’inidoneità dell’atto di riassunzione a valere come atto introduttivo, e in dispositivo aveva confermato l’estinzione del processo, accogliendo però il reclamo-appello e respingendo il ricorso del Comune.

Il motivo è fondato. La sentenza contiene un’affermazione inconciliabile, come già chiarito da Cass. Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07.04.2014. Una volta affermato che l’atto di riassunzione non può valere come atto introduttivo di un autonomo giudizio e precisato che il giudizio si è concluso con una pronuncia in rito, si rivela inconciliabile la successiva statuizione, idonea al giudicato, di accoglimento del reclamo e di rigetto del ricorso.

La sentenza è quindi cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., mediante l’eliminazione della statuizione inconciliabile. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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