Opposizione a estratto di ruolo non supera giudicato su interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23404 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno formatosi sull’interesse ad agire nell’opposizione all’estratto di ruolo non è superato dallo ius superveniens e preclude ogni ulteriore riesame sul punto. Una volta eccepita la prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice, anche in sede di legittimità, poiché la decorrenza del termine costituisce elemento descrittivo della fattispecie medesima. Il giudice di secondo grado può quindi valutare d’ufficio, sugli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del dies a quo, senza che la mancata proposizione di specifiche censure determini giudicato interno sul termine iniziale. È invece inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che contesti l’idoneità interruttiva di un atto senza riprodurne il contenuto.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una cartella esattoriale notificata al contribuente e dall’opposizione proposta avverso l’estratto di ruolo. In primo grado la domanda è stata rigettata per carenza di interesse ad agire. La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame dal solo contribuente, ha invece accertato l’interesse ad agire e, nel merito, ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione per effetto di una intimazione di pagamento successiva.
Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in rapporto agli artt. 343 e 346 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello deciso su un’eccezione su cui si sarebbe formato il giudicato; e carenza di motivazione, per avere ritenuto interruttiva un’intimazione riferita ad altra posizione debitoria, senza prova dell’invio della seconda raccomandata. Resiste la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di carattere processuale. Il giudice d’appello ha espressamente riconosciuto l’interesse ad agire del contribuente, negato in primo grado, così da poter argomentare sulla prescrizione. Poiché l’appello è stato proposto dalla sola parte contribuente e non vi è stato ricorso incidentale dell’agente della riscossione, su quel capo si è formato il giudicato.
Sul punto la Corte richiama il proprio costante orientamento, individuato in Cass. n. 4448/2023, secondo cui, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la configurazione sopravvenuta dell’interesse ad agire opera anche nei giudizi pendenti, ma trova un limite invalicabile nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. Lo ius superveniens, quindi, non è idoneo a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione.
Passando al primo motivo, la Corte lo dichiara infondato. Una volta eccepita la prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice, anche in sede di legittimità: la decorrenza costituisce uno degli elementi descrittivi della fattispecie, e nel caso concreto si discute della sussistenza di un evento interruttivo ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. Il Collegio richiama la sent. n. 32683/2022, per cui l’intera fattispecie della prescrizione, compreso il dies a quo, rimane sub iudice e rientra nei poteri del giudice di secondo grado la sua valutazione d’ufficio, senza che la mancata proposizione di censure specifiche determini giudicato interno sul termine iniziale. Nello stesso senso è richiamata l’ord. n. 25684/2023.
Il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso l’intimazione di pagamento, dalla quale soltanto si sarebbe potuto evincere se essa si riferisse ad altra cartella o ad altro titolo iscritto a ruolo. La Corte aggiunge che, anche ammesso il diverso oggetto dell’intimazione, resterebbe evidente l’assenza di una concreta minaccia di azione esecutiva idonea a sostenere l’interesse a coltivare l’azione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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