Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego: oneri del ricorso e proporzionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32655 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui all’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce facoltà discrezionale della P.A., il cui esercizio non obbliga l’amministrazione ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo essa riprendere il procedimento quando ritenga che gli elementi acquisiti consentano la decisione. La sola circostanza che per lo stesso addebito ad altro lavoratore sia stata inflitta una sanzione conservativa non rende illegittimo il licenziamento, poiché l’apparente diversità di trattamento può trovare giustificazione nella valorizzazione di elementi attinenti agli aspetti soggettivi e non oggettivi della condotta. L’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non impedisce l’autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una Regione e assegnato a una unità operativa dirigenziale, impugnava davanti al Giudice del Lavoro il licenziamento disciplinare intimatogli per ripetute assenze dal luogo di lavoro accompagnate da false attestazioni di presenza. Il lavoratore eccepiva il mancato rispetto del termine previsto a pena di decadenza per la conclusione del procedimento disciplinare e negava la sussistenza della giusta causa, invocando i criteri di proporzionalità e gradualità delle sanzioni e il principio di parità di trattamento.

Il Tribunale respingeva il ricorso e la Corte d’Appello confermava la decisione, rigettando il gravame. Il dipendente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui la Regione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 per l’intervenuta decadenza dal potere disciplinare. Il motivo è dichiarato inammissibile: il ricorso non ricostruisce le fasi del procedimento disciplinare, non indica specificamente gli atti su cui la censura si fonda e non riporta per estratto il contenuto della pronuncia di primo grado, cui la sentenza d’appello aveva operato rinvio per relationem. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 7074 del 2017, secondo cui, in caso di motivazione per relationem, il ricorrente deve identificare il tenore della motivazione del primo giudice condivisa in appello e le critiche mosse con l’atto di gravame.

Anche il secondo motivo è inammissibile. La censura sulla genericità della contestazione disciplinare si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, sottratto al sindacato di legittimità. La Corte ricorda il principio della Sez. L n. 23771 del 2018, ma ne rileva la non pertinenza: quel precedente riguardava atti interni formati dal datore di lavoro e non conosciuti dall’incolpato, mentre nella specie il lavoratore aveva avuto conoscenza degli atti del procedimento penale avviato a suo carico.

Il terzo motivo è inammissibile per assenza di decisività del fatto costituito dall’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, che non impedisce l’autonoma valutazione in sede disciplinare dei fatti contestati.

Il quarto motivo è invece infondato. La Corte richiama il principio per cui, nel settore privato come in quello pubblico contrattualizzato, la sola circostanza che ad altro lavoratore sia stata inflitta una sanzione conservativa per lo stesso addebito non rende illegittimo il recesso, potendo la diversità di trattamento trovare giustificazione in elementi soggettivi della condotta. Perché la diversità assuma rilievo, occorre che sia sintomatica dell’assenza di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta. La Corte territoriale ha correttamente valorizzato l’intrinseca gravità della condotta e l’assenza di elementi da cui desumere il carattere discriminatorio del recesso.

Il quinto motivo è manifestamente infondato. La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale costituisce facoltà discrezionale della P.A., come affermato dalla Sez. L n. 7085 del 2020. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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