Onere della prova delle esenzioni contributive per trasferte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23403 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali obbligatori, l’onere di provare i presupposti delle esenzioni contributive grava sul datore di lavoro che le invochi, non sull’ente previdenziale, cui spetta solo dimostrare l’ammontare complessivo delle somme erogate in costanza del rapporto. La registrazione della trasferta sul libro unico del lavoro non è sufficiente, trattandosi di dichiarazione unilaterale del datore, se non supportata da specifici e dettagliati riscontri documentali. Il carattere forfettario del rimborso non esonera dall’onere di provare rigorosamente l’an della trasferta, attenendo il forfait al diverso profilo del quantum. Il principio di tutela dell’affidamento del contribuente non è invocabile in materia di contributi previdenziali obbligatori, né la limitazione dell’accertamento ispettivo a un campione di lavoratori riduce l’onere probatorio in sede giudiziale.
Il Fatto
Una società impugna la sentenza della Corte d’appello che ha confermato la pronuncia di primo grado in un giudizio avente ad oggetto un verbale unico di accertamento e il conseguente avviso di addebito. L’INPS contestava l’errato inquadramento aziendale con aliquota artigiani per il periodo da luglio 2011 ad aprile 2017, l’errato assoggettamento contributivo delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di “varie” e “trasferte” e l’errata applicazione di sgravi per l’assunzione di un dipendente.
Il giudice di prime cure aveva annullato l’avviso e condannato la società al pagamento degli importi indicati, con esclusione delle somme relative al periodo da novembre 2011 a novembre 2012 perché prescritte e di una somma per recupero sgravi già rimborsati. La società ricorre in Cassazione con sei motivi, illustrati da memoria; l’INPS resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I motivi primo, terzo e quinto sono esaminati congiuntamente perché contestano la necessità di una prova analitica delle trasferte e l’inidoneità della documentazione prodotta. La Corte rileva che, dietro l’apparente violazione di legge, i motivi tendono a una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Nel merito, la sentenza impugnata ha correttamente statuito che l’onere della prova grava su chi invoca l’esenzione, senza violazione dell’art. 2697 cod. civ. Richiamando Cass. n. 9560/2025 e, in essa, Cass. ord. n. 16466/2023 e Cass. n. 16033/2018, il Collegio ribadisce che l’INPS deve provare solo l’ammontare delle somme erogate, mentre il datore deve dimostrare le trasferte effettuate e i rimborsi per ciascun giorno, nel rispetto dei limiti di esenzione di cui all’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986.
Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte esclude la dedotta violazione: la Corte d’appello non ha attinto a prove non introdotte dalle parti, ma ha deciso sulla base del riparto dell’onere probatorio. La violazione dell’art. 116 è configurabile solo se il giudice apprezzi liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile, situazioni insussistenti (Cass. n. 27301/2024, Cass. Sez. Un. n. 11892/2016).
Il quarto motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisum: la Corte territoriale non ha negato che il LUL possa costituire prova, ma ha evidenziato che da solo non basta ad assolvere l’onere probatorio rigoroso. Il secondo motivo è respinto: non è invocabile il principio di tutela dell’affidamento di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000 (Cass. n. 16865/2020), e la limitazione dell’esame ispettivo a un campione non comporta l’illegittimità del verbale né riduce l’onere probatorio.
Inammissibile è infine il sesto motivo, poiché l’esclusione dell’art. 51, comma 5, TUIR è conseguenza del disconoscimento integrale delle trasferte. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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