Opposizione alla stima e domanda risarcitoria: extrapetizione (Cass. civ. Sez. I n. 6623 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione legittima e quella di risarcimento del danno per occupazione illegittima hanno natura diversa, l’una indennitaria e l’altra risarcitoria, e si fondano su presupposti di fatto differenti, costituiti rispettivamente dall’emanazione del decreto di occupazione e dall’illegittima privazione del possesso del bene. Ne consegue che, qualora con l’atto introduttivo sia stata chiesta la determinazione dell’indennità di occupazione e la condanna dell’occupante al relativo pagamento, la successiva formulazione della domanda risarcitoria non dà luogo a una mera diversa qualificazione della pretesa originaria, ma comporta la proposizione di una domanda radicalmente nuova, per la diversità del petitum e della causa petendi. La riqualificazione della domanda operata d’ufficio dal giudice si traduce perciò in un vizio di extrapetizione, salvo che la domanda risarcitoria sia stata introdotta nel rispetto dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ..
Il Fatto
La proprietaria di alcuni fondi siti in un comune della Toscana convenne in giudizio la Provincia e la società incaricata dell’esecuzione dei lavori, proponendo opposizione alla stima dell’indennità dovuta per l’occupazione temporanea degli immobili, disposta con decreto del 5 febbraio 2010 per la realizzazione di una cava di prestito. A sostegno della domanda riferì che l’indennità liquidata dalla Commissione Provinciale Espropri era stata erroneamente commisurata al valore agricolo dei suoli, senza tenere conto della loro vocazione estrattiva.
Si costituirono la Provincia, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la natura agricola delle aree, escluse dal Piano regionale e provinciale dell’attività estrattiva, e la società, che eccepì di non essere tenuta al pagamento avendo agito su delega della Provincia. Il giudizio fu interrotto per la sottoposizione della società ad amministrazione straordinaria e riassunto nei confronti della procedura. La Corte d’appello di Firenze condannò la Provincia al pagamento di poco più di centomila euro, qualificando l’occupazione come illecita e la domanda come risarcitoria, ed escluse la procedibilità delle domande verso la società. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo della Provincia, con cui si denunciava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, è stato assegnato alle Sezioni Unite e rigettato con l’ordinanza n. 14583 del 2024. Si è rilevato che la domanda originaria, volta a contestare la commisurazione dell’indennità al valore agricolo di un’area avente vocazione estrattiva, è riconducibile agli artt. 49, 50 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e va devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, nella specie della Corte d’appello, non essendo pertinente il richiamo all’art. 133, comma primo, lett. g), cod. proc. amm., riferito all’espropriazione per pubblica utilità e non all’occupazione di aree non soggette ad espropriazione.
Passando alle altre censure, il terzo motivo della Provincia è fondato e logicamente preliminare, riguardando la qualificazione della domanda. L’attrice aveva chiesto, con l’atto di citazione, di revocare il provvedimento di determinazione dell’indennità e di determinarla secondo i parametri ritenuti applicabili. Solo in sede di precisazione delle conclusioni ha modificato la domanda, chiedendo le somme dovute “a qualsiasi titolo, anche risarcitorio”.
La Corte richiama il costante orientamento di legittimità, secondo cui l’opposizione alla stima e l’azione risarcitoria si fondano su presupposti di fatto diversi, con la conseguenza che la domanda di determinazione dell’indennità e quella di risarcimento del danno per occupazione illegittima non sono tra loro fungibili. Nella medesima ottica, la riqualificazione giudiziale dell’opposizione alla stima come domanda risarcitoria comporta immutazione del petitum e della causa petendi e integra extrapetizione.
Non vale a escludere il vizio la modifica intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni. Essa spostava il thema decidendum dalla determinazione del quantum debeatur, sulla base dei criteri legali, alla verifica dell’illecito spossessamento dell’area, ed era intervenuta dopo la scadenza dei termini entro i quali, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ., le parti possono precisare o modificare domande ed eccezioni. Il ricorso della Provincia va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri motivi e il ricorso dell’attrice, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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