Ordine di demolizione per abuso sismico non è automatico (Cass. pen. Sez. IV n. 11169 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di violazioni della disciplina antisismica, ai sensi dell’art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il giudice che accerti l’assenza del requisito della doppia conformità non può disporre automaticamente l’ordine di demolizione. Egli è tenuto a valutare, previe acquisizioni tecniche non già agli atti, se sia tecnicamente possibile conformare le opere alle prescrizioni antisismiche, indicando gli interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati. La demolizione costituisce extrema ratio rispetto all’adeguamento dell’opera. Il potere-dovere di demolire, ai sensi dell’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, opera soltanto per le violazioni sostanziali e non per quelle meramente formali.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una condanna del 1997 per reati edilizi, con ordine di demolizione di un manufatto abusivo. Nel tempo si sono succeduti interventi della pubblica amministrazione, del giudice amministrativo e del legislatore, fino al rilascio nel 2022 di un permesso di costruire in sanatoria, poi revocato dal Comune. Il giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza, aveva revocato l’ordine di demolizione; la Terza sezione della Corte, con sentenza di annullamento con rinvio, aveva ritenuto insufficiente il controllo sulla doppia conformità del titolo.
Il nuovo giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 25.06.2024, ha rigettato l’istanza di revoca. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. e dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, e, con il secondo, la violazione dell’art. 8 CEDU e la mancanza di motivazione sulla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio già affermato dalla Sez. III n. 2357 del 2022: il requisito della doppia conformità è escluso quando l’edificazione sia stata eseguita in zona sismica senza la preventiva autorizzazione. Gli artt. 93 e ss. d.P.R. n. 380 del 2001 collocano la verifica prima dell’esecuzione dei lavori e non prevedono alcuna procedura di sanatoria postuma, né è adattabile quella ordinaria, che non contempla oblazione né termini per il silenzio-rifiuto.
Su tale presupposto, tuttavia, il Collegio rileva un vero e proprio salto logico nel provvedimento impugnato. Dall’impossibilità di una sanatoria sismica formale non discende automaticamente l’ordine di abbattimento. La disciplina non contiene un simile automatismo.
La Corte valorizza l’art. 98 d.P.R. n. 380 del 2001, che detta una disciplina speciale del procedimento penale per i reati antisismici. Il comma 3 prevede che il giudice, in caso di condanna, ordini la demolizione delle opere difformi ovvero impartisca le prescrizioni necessarie per renderle conformi, fissando un termine. La norma configura dunque un’alternativa e impone una valutazione discrezionale tra due esiti: la demolizione, anche parziale, oppure l’adeguamento.
Poiché l’immobile può essere mantenuto se ne è accertata ex post la conformità ai parametri antisismici, la valutazione tecnica sulla conformabilità deve precedere la deliberazione dell’ordine di demolizione, che costituisce l’extrema ratio. Il giudice dell’esecuzione non si è allineato a tali principi: non ha accertato la natura formale o sostanziale della violazione e non ha individuato gli interventi idonei a riportare l’opera a conformità ai sensi dell’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, nonostante i lavori già eseguiti e l’autorizzazione risalente al 1965.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo. La Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.
Nota della Redazione
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