Anche un solo comportamento può fondare la sorveglianza particolare (Cass. pen. Sez. I n. 10000 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14-bis legge n. 354/1975 può essere legittimamente disposto anche sulla base di una sola condotta del detenuto che comprometta la sicurezza o turbi l’ordine all’interno dell’istituto di pena. Il riferimento normativo ai “comportamenti” ha valore descrittivo di genere e non eleva a necessario presupposto l’emersione di manifestazioni di pericolosità di ordine plurimo. La circolare del DAP che limita l’applicabilità dell’istituto alle condotte reiterate, in quanto atto di normazione secondaria, non può porsi in contrasto con la fonte normativa primaria. Il regime in questione non ha natura sanzionatoria né disciplinare, ma è finalizzato a prevenire condotte che possano compromettere l’ordine e la sicurezza interna dell’istituto.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva annullato il decreto del Ministero della giustizia che lo aveva sottoposto al regime di sorveglianza particolare per la durata di tre mesi. Il provvedimento ministeriale era stato adottato in quanto il detenuto era stato trovato in possesso di un microtelefono all’interno della struttura penitenziaria, condotta ritenuta riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 14-bis, lett. a) e c), ord. pen.
Il Tribunale aveva ritenuto che la condotta, certamente episodica, pur costituendo reato e illecito disciplinare, non rientrasse nei casi codificati dalla norma che consentono l’applicazione della misura, evidenziando come l’istituto non avesse carattere sanzionatorio. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, deducendo quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze del Ministero. In primo luogo, ha chiarito che il presupposto del regime è uno specifico comportamento del detenuto che comprometta la sicurezza o turbi l’ordine nell’istituto, richiamando i propri precedenti. Ha quindi precisato che non è necessaria la pluralità o la reiterazione delle condotte, poiché l’espressione “comportamenti” contenuta nell’art. 14-bis ha un valore descrittivo di genere e non implica la necessità di una pluralità di manifestazioni di pericolosità.
La Corte ha altresì censurato il richiamo, operato dal giudice di merito, alla circolare del DAP del 2011 che limitava l’applicabilità della misura alle sole condotte reiterate. Tale circolare, essendo un atto di normazione secondaria interno all’amministrazione, non può prevalere sulla fonte primaria costituita dall’art. 14-bis legge n. 354/1975.
Quanto alla lett. c) della norma, la Corte ha ritenuto contraddittoria l’affermazione del Tribunale secondo cui il possesso del microtelefono non integrava l’ipotesi di supremazia sugli altri detenuti. La disponibilità di uno strumento di comunicazione clandestina può infatti determinare uno stato di soggezione degli altri detenuti, di cui il soggetto potrebbe avvalersi, che è proprio ciò che la misura intende prevenire.
Infine, la Corte ha escluso che rilevino la sanzione disciplinare eventualmente inflitta per il medesimo fatto o la sua astratta sussumibilità nel reato di cui all’art. 391-ter cod. pen., atteso che il regime di sorveglianza particolare non costituisce una sanzione ma una misura volta a evitare che la condotta del detenuto possa compromettere l’ordine e la sicurezza degli istituti di pena. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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