Ordine di esecuzione allo straniero alloglotta: traduzione e nullità (Cass. pen. Sez. I n. 39582 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di esecuzione deve essere tradotto, nei confronti dello straniero alloglotta, in lingua a lui nota, a pena di nullità, salvo che risulti la sua comprensione dell’italiano. La traduzione è legittima anche se solo orale, purché effettuata a mezzo di interprete e documentata in modo idoneo a dimostrarne l’avvenuta esecuzione. A tal fine non è sufficiente la relata di notifica che si limiti ad attestare che il condannato è stato reso edotto del contenuto dell’atto, senza indicazione di chi abbia provveduto alla traduzione, senza relativo verbale e senza sottoscrizione dell’interprete. Non è consentita la pronuncia de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando la verifica dell’istanza richieda accertamenti cognitivi. La nullità della traduzione impone la rinnovazione dell’atto ex art. 185, comma 2, cod. proc. pen., ma non incide sulla carcerazione, che trova autonomo titolo nella sentenza irrevocabile.
Il Fatto
Il condannato, straniero alloglotta, proponeva istanza al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova chiedendo la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale, perché non tradotto in lingua a lui nota.
Il giudice dell’esecuzione, con decreto, dichiarava la richiesta inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendola manifestamente infondata: secondo il giudice, l’ordine di esecuzione era stato tradotto oralmente da un interprete all’atto della consegna, come risultava dalla relata di notifica. Avverso tale decreto il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 143, comma 2, e 666, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., oltre al difetto assoluto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il principio consolidato secondo cui l’ordine di esecuzione deve essere tradotto, nei confronti dello straniero alloglotta, in lingua a lui nota, a pena di nullità, a meno che non risulti che egli comprenda l’italiano. La traduzione persegue lo scopo di consentire al condannato di provocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo e di esperire, se del caso, le procedure previste dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen..
È ritenuta legittima anche la traduzione solo orale effettuata a mezzo dell’interprete, quando l’ordine di esecuzione venga in rilievo come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato. Nel caso concreto, però, la relata di notifica non attesta l’avvenuta traduzione: indica soltanto che il condannato è stato reso edotto del contenuto dell’atto, senza indicare chi avrebbe tradotto, senza il relativo verbale e senza sottoscrizione dell’interprete, elementi necessari a dimostrare l’effettuazione della traduzione anche solo orale.
La Corte aggiunge che il giudice dell’esecuzione non poteva procedere nelle forme del decreto de plano: tale strumento è utilizzabile solo quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali, evenienza esclusa nel caso in esame.
La Corte precisa infine che la mancata traduzione non produce effetti sulla libertà personale. L’esecutività della sentenza di condanna discende direttamente dalla sua irrevocabilità, ai sensi dell’art. 650, comma 1, cod. proc. pen., mentre l’ordine di carcerazione previsto dall’art. 656 cod. proc. pen. ha efficacia meramente ricognitiva. L’omissione o l’invalidità di quest’ultimo non incidono sull’apertura della fase esecutiva né attribuiscono il diritto alla liberazione.
La nullità impone la rinnovazione dell’atto in modo conforme al modello legale, ma non si ripercuote di per sé sulla carcerazione già instaurata, salva l’ipotesi in cui la finalità conoscitiva sia definitivamente pregiudicata dalla persistente mancata effettuazione della traduzione entro un ragionevole termine. Il decreto è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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