Ricorso per cassazione inammissibile contro reclamo salvo abnormità (Cass. pen. Sez. 4 n. 45 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che decide il reclamo proposto ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione non è impugnabile con il ricorso per cassazione, salvo che si contesti l’abnormità del provvedimento. Il ricorso che deduca, invece, la violazione di legge per uno dei vizi tassativamente elencati nell’art. 606 cod. proc. pen. è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Tale regola di diritto processuale trova applicazione anche quando la censura attenga alla dedotta nullità per omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa, atteso che il vizio, ove sussistente, non inciderebbe sulla struttura dell’atto, ma sulla sua legittimità, profilo estraneo al sindacato di legittimità consentito.
Il Fatto
La persona offesa, a seguito della denuncia presentata per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., aveva sottoscritto il foglio degli avvisi, manifestando la volontà di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione, al fine di proporre opposizione. Non ricevendo la prescritta notifica, la richiesta di archiviazione era stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari.
Il Tribunale, adito con il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., rigettava l’istanza. Avverso l’ordinanza del Tribunale, la persona offesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità del decreto di archiviazione per violazione del diritto al contraddittorio, a causa della omessa notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità sulle decisioni rese in sede di reclamo avverso l’archiviazione. Ha ricordato che l’art. 410-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, nel definire gli esiti del procedimento di archiviazione, preclude la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo, fatta eccezione per l’ipotesi in cui si lamenti l’abnormità del provvedimento.
Il ricorso proposto dalla persona offesa non deduceva alcun profilo di abnormità, limitandosi a censurare la legittimità del provvedimento per un vizio — l’omessa notifica della richiesta di archiviazione — riconducibile alle nullità previste dall’art. 178 cod. proc. pen. Tale vizio, ha precisato la Corte, non è idoneo a rendere abnorme l’atto, ma ne determina al più l’illegittimità, profilo non deducibile in sede di legittimità avverso la decisione sul reclamo.
La Corte ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Ha, infine, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisando la colpa nella proposizione del ricorso, come da giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.