Ottemperanza alla condanna del MIUR per la Carta docente (TAR Campania n. 933 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è fondato quando il titolo azionato è passato in giudicato e l’amministrazione è rimasta inadempiente oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e a spese dell’amministrazione soccombente. La condanna del MIUR all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è titolo esecutivo idoneo a fondare l’ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con emissione dei relativi buoni da 500,00 euro per ciascun anno e interessi dalla maturazione del diritto al saldo.
La sentenza, pubblicata il 15 maggio 2024 e notificata il 10 gennaio 2025, non era stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del titolo e, se necessario, la nomina di un Commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio ha inoltre designato sin d’ora il Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, individuandolo nel Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, liquidando l’importo in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ha infine determinato in 500,00 euro il compenso del Commissario ad acta, ponendolo a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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