Criteri ambientali minimi e parità di genere negli appalti di refezione scolastica (TAR Campania n. 935 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non conformità della legge di gara all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 in materia di criteri ambientali minimi non integra una clausola escludente o impeditiva e non impone l’immediata impugnazione del bando, potendo essere dedotta con l’impugnazione dell’aggiudicazione. Il rinvio della lex specialis al decreto ministeriale sui CAM opera per eterointegrazione e non richiede la riproduzione integrale delle prescrizioni, quando la documentazione di gara contenga specifiche tecniche e clausole contrattuali coerenti con l’oggetto dell’appalto. La censura sulla mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere è inammissibile per difetto di interesse concreto, quando la ricorrente non alleghi né provi che la riedizione della gara ne accrescerebbe effettivamente le possibilità di aggiudicazione.
Il Fatto
Una società impugna la determinazione con cui un Comune ha aggiudicato la procedura aperta per il servizio di refezione scolastica di un istituto comprensivo per il triennio 2025/2028, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre agli atti della lex specialis e ai verbali di gara. La ricorrente si colloca al quarto posto in graduatoria; aggiudicataria risulta altra impresa, con un ribasso del 14,53%.
La ricorrente prospetta due ordini di censure: la violazione della disciplina dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10.03.2020, per il solo richiamo formale contenuto negli atti di gara, e la mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere e per le pari opportunità generazionali. Chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, il subentro nel contratto e una nuova gara emendata dai vizi dedotti. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del primo motivo per tardiva impugnazione del bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo quando la clausola sia escludente o impedisca di formulare l’offerta, secondo l’Adunanza plenaria n. 4/2018. La non conformità della legge di gara all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non rientra in tali ipotesi: il ricorrente fa valere un interesse strumentale alla riedizione della gara, con caducazione integrale della procedura (Cons. Stato, sez. V, n. 972 del 2021). Il diverso orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. V, n. 3542 e n. 6651 del 2025) riguarda l’ipotesi in cui la genericità delle regole renda impossibile un’offerta consapevole; evenienza che la ricorrente non deduce, non lamentando ostacoli al calcolo di convenienza tecnica ed economica.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La documentazione di gara, letta nel suo complesso, contiene le prescrizioni necessarie alla salvaguardia ambientale mediante rinvio al decreto CAM. I criteri ambientali minimi non sono mere norme programmatiche, ma obblighi immediatamente cogenti, e la loro inclusione nella lex specialis incide direttamente sull’esecuzione del contratto. Il Capitolato Speciale d’Appalto impone all’aggiudicatario, per tutta la durata del rapporto, misure di gestione ambientale volte alla riduzione dei consumi energetici e idrici, dei rifiuti e all’uso di prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità. Le prescrizioni ministeriali entrano così nella legge di gara per eterointegrazione, meccanismo valorizzato anche in ipotesi di completa omissione (TAR Lazio, Roma, n. 12645 del 2025).
Quanto ai criteri premiali, il Disciplinare attribuisce fino a 45 punti su 80 dell’offerta tecnica in funzione della percentuale di impiego di prodotti biologici, con peso determinante pari al 56,25%. Ulteriori prescrizioni emergono dalle Tabelle Merceologiche allegate. L’art. 57, comma 2 non esige la riproduzione integrale dei decreti ministeriali: la stazione appaltante può recepirne i contenuti con specifiche tecniche coerenti con l’oggetto dell’appalto, valutato anche il contenuto importo triennale a base di gara e la platea limitata di utenti.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse concreto. La ricorrente contesta la mancata previsione di un punteggio aggiuntivo per la certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità, ma non prova che la riedizione della gara ne accrescerebbe le possibilità di aggiudicazione, non allegando di possedere la certificazione e non considerando il rilevante scarto di punteggi con l’aggiudicataria (Cons. Stato, sez. VI, n. 5345 del 2025). Irrilevante è la verifica svolta dalla ricorrente presso la banca dati Accredia sull’asserita assenza della certificazione in capo alla controinteressata, essendo possibile il ricorso all’avvalimento. L’interesse ad agire difetta quindi del requisito della concretezza (Cons. Stato, sez. V, n. 4196 del 2025). Analoga conclusione vale per la censura di violazione dell’art. 102, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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