Clausole sociali a pena di esclusione e insanabilità dell’impegno occupazionale (TAR Sicilia n. 2236 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, le clausole sociali richieste dall’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 costituiscono requisiti necessari dell’offerta e non semplici adempimenti formali. La dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, le quote di occupazione giovanile e femminile, ove prescritta a pena di esclusione dal disciplinare di gara in conformità al bando-tipo ANAC, integra il contenuto essenziale della domanda di partecipazione. Il suo omesso rilascio determina una causa di esclusione autonoma e non è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, né può essere desunto per facta concludentia dal rilascio di altre dichiarazioni aventi funzione distinta.
Il Fatto
Una società presenta domanda di partecipazione a una procedura aperta indetta per l’affidamento di lavori di sistemazione stradale. Nella domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato al disciplinare, la concorrente contrassegna diverse dichiarazioni relative agli impegni in materia di tutela del lavoro, ma omette di selezionare quella specifica con cui si assume l’impegno ad assicurare le quote di occupazione giovanile e femminile. Il Seggio di gara propone al RUP l’esclusione e la stazione appaltante la dispone.
La società impugna dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di esclusione, il disciplinare nelle parti in cui prevede la clausola espulsiva e la sua non sanabilità, nonché la graduatoria provvisoria. La stazione appaltante eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando-tipo ANAC quale atto presupposto e ne chiede comunque il rigetto nel merito. La domanda cautelare è respinta e confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La ricorrente ha formalmente impugnato le clausole del disciplinare, ma non ne ha dedotto l’illegittimità con specifici motivi, contestando piuttosto l’ambiguità che l’avrebbe indotta in errore. Non è stata quindi messa in discussione la possibilità, per la stazione appaltante, di richiedere l’impegno all’assunzione delle quote di manodopera giovanile e femminile.
Nel merito il ricorso è infondato. Il disciplinare ricalca lo schema del bando-tipo n. 1/2023 adottato dall’ANAC e aggiornato al d.lgs. n. 209/2024, che prevede espressamente la non sanabilità dell’omesso impegno. La clausola non è dunque atipica, ma costituisce attuazione del modello dell’Autorità.
L’obbligo dichiarativo discende direttamente dall’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, che qualifica le misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali e di genere come requisiti necessari dell’offerta. Ne deriva che la relativa dichiarazione non può essere considerata un elemento meramente formale o integrabile ex post. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, è consolidata nel ritenere che l’inosservanza delle clausole sociali comporti una autonoma causa di esclusione.
Quanto all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, la disposizione non esaurisce il novero delle cause di esclusione negli artt. 94 e 95, poiché lo stesso decreto ne prevede altre in articoli diversi. Parimenti, l’art. 101 non opera quando requisiti o dichiarazioni siano prescritti a pena di esclusione ex lege.
Le clausole, inoltre, non sono ambigue: vanno interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza procedimenti ermeneutici integrativi diretti a evidenziare significati impliciti. La terza dichiarazione, volta ad assicurare le quote percentuali di assunzioni, ha funzione distinta dalla seconda, relativa a misure generali di pari opportunità, e non è con essa sovrapponibile. L’operatore ha consapevolmente omesso la selezione, e la sostituzione di una manifestazione di volontà con un’altra non rientra nell’ambito dell’art. 101, né nel principio di autoresponsabilità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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