Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Sicilia n. 1163 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale delle spettanze entro un termine perentorio. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, escludendo il compenso quando l’ausiliario appartenga al medesimo plesso amministrativo debitore, per la natura onnicomprensiva della retribuzione dirigenziale. La sospensione condizionale non è configurabile nel giudizio di ottemperanza: l’esecuzione è dovuta e ogni ritardo è fonte di responsabilità amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il giudice aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non essendo stata data esecuzione al titolo, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio. La causa è stata decisa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha innanzitutto escluso la rilevanza della nota depositata dalla parte il giorno precedente l’udienza, rilevandone la tardività e la non operatività, nelle udienze in presenza, della norma dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a..
Nel merito, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il collegio ha escluso il compenso dell’ausiliario, richiamando la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa. Ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, con richiamo a C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.
Il Tribunale ha inoltre imposto al commissario il deposito di atti e documenti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, e ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con liquidazione operata in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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