Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 466 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., la mancata deduzione e dimostrazione da parte dell’Amministrazione di aver dato esecuzione al giudicato integra l’inottemperanza e ne giustifica l’accoglimento. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima della notificazione del ricorso, ma non ne impedisce l’ammissibilità quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato in copia conforme. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio periferico competente, quale organo ausiliario del giudice e non titolare di poteri di cura dell’interesse pubblico.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e condanna il Ministero a consentirne la generazione del buono spesa ai sensi dell’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016.
Passata la sentenza in giudicato, il ricorrente ha notificato il titolo esecutivo e, non essendo intervenuta l’esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., rilevando che la sentenza è passata in giudicato in forza dell’attestazione della cancelleria del Tribunale di Brescia depositata in giudizio.
È stato poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il testo della norma è richiamato a conferma del divieto, per il creditore, di procedere ad esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale termine. Nel caso concreto la notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta il 28.10.2024, mentre la notificazione del ricorso è seguita il 28.8.2025.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, e ciò conferma che l’inottemperanza perdura. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.
Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, mediante riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha precisato che questi agisce su semplice richiesta della parte e non nella qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Richiamando C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8, ha chiarito che il compito del commissario è dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, e può includere l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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