Diniego del permesso UE di lungo periodo per pericolosità sociale del richiedente (TAR Lombardia n. 470 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi sul giudizio di pericolosità sociale dello straniero desunto non solo da condanne penali, ma anche da informative e atti di polizia, da misure di prevenzione e dalla complessiva assenza di inserimento sociale. L’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 non impone alcun automatismo tra commissione di reati e diniego, ma consente una valutazione complessiva che tenga conto della gravità dei comportamenti e della loro attualità. La legittimità del provvedimento si apprezza con riferimento al tempo della sua emanazione: le produzioni documentali successive non lo rendono illegittimo, né sussiste un obbligo di riesame in autotutela. Il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo ex art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone che non sia stata disposta l’espulsione e che lo straniero alleghi e dimostri i requisiti del diverso titolo richiesto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino moldavo, era iscritto sul titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del padre. Raggiunta la maggiore età, ha chiesto in via autonoma il rilascio di un proprio titolo, per scorporo da quello del genitore.
La Questura di Brescia, previa comunicazione ex artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 rimasta non riscontrata, ha rigettato l’istanza e disposto l’allontanamento dal territorio nazionale entro dieci giorni. Il diniego si fonda su una condanna per detenzione e cessione di stupefacenti risalente alla minore età e su diversi elementi di pericolosità sociale desunti da un’informativa dei Carabinieri. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e l’omessa valutazione delle condizioni per un permesso di altro tipo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, rileva che il diniego non si fonda soltanto sulla condanna riportata in età minore, ma su un quadro più ampio documentato dalla nota dei Carabinieri di Gardone Val Trompia del 22.6.2022. Da quella nota emergono indagini per rapina e sequestro di persona, il mancato svolgimento di regolare attività lavorativa, l’inserimento nella criminalità giovanile di più aree, l’uso abituale di sostanze e l’esistenza di precedenti di polizia e misure di prevenzione.
Su questa base la Questura ha formulato un giudizio di pericolosità sociale con argomenti immuni dalle censure: alta capacità delinquenziale, tendenza alla reiterazione, mancato inserimento nel tessuto sociale. L’Amministrazione ha inoltre escluso che la presenza del nucleo familiare sul territorio possa controbilanciare profili di pericolosità di gravità tale da elidere ogni apprezzamento favorevole.
Il TAR affronta poi il profilo della documentazione prodotta dal ricorrente soltanto insieme al ricorso, e non nella sede procedimentale. Richiamando la propria sentenza n. 914 del 14.12.2023, il Collegio afferma che la legittimità di un provvedimento si valuta con riferimento al momento della sua emanazione, mentre la notificazione rileva ai diversi fini dell’efficacia e della decorrenza del termine per impugnare. Le produzioni successive non possono rendere illegittimo un atto che al momento dell’emissione non lo era, né sussiste un obbligo di riesame in autotutela.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che l’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 riconosce il permesso di altro tipo allo straniero cui sia stato revocato il titolo UE e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione. Nel caso di specie, però, il provvedimento impugnato dispone anche l’espulsione e la legittimità di tale statuizione non è stata contestata. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato quale diverso permesso gli spetterebbe, né ha dimostrato di possederne i requisiti.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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