Ottemperanza al giudicato con commissario ad acta non retribuito (TAR Sicilia n. 2028 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato e nomina, in caso di inutile decorso, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Al commissario designato tra i dirigenti della stessa amministrazione resistente non è dovuto alcun compenso, giacché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, accogliendo il ricorso, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in suo favore i buoni elettronici di spesa per la mancata fruizione del servizio di assistenza durante alcuni anni scolastici.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione nel termine di legge. Il ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario ha facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che sia dovuto, perché nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a T.A.R. Calabria n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia n. 291 del 2025, T.A.R. Campania n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna n. 983 del 2023.

Il Collegio ha inoltre stabilito che il commissario depositi atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, e ha segnalato che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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