Ascrizione tabellare della leucemia a cellule capellute e verificazione tecnica (TAR Umbria n. 153 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, l’ascrizione tabellare operata dalla Commissione medica ospedaliera deve esternare il percorso logico-valutativo che la sostiene: un verbale meramente laconico non consente al giudice amministrativo di apprezzare le ragioni dell’inquadramento e integra un difetto di istruttoria e di motivazione. In tale ipotesi il giudice dispone verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., avvalendosi di un organismo pubblico dotato di competenze tecnico-mediche. Se l’esito della verificazione individua un grado di compromissione funzionale diverso da quello recepito nel provvedimento impugnato, l’atto è annullato in parte qua e l’Amministrazione è tenuta a rideterminare il beneficio in conformità alle risultanze tecniche. Non è invece configurabile il vizio di disparità di trattamento, poiché la valutazione medico-legale coinvolge aspetti oggettivi e soggettivi non comparabili con altre situazioni di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano, ha prestato servizio in diverse operazioni internazionali in una pluralità di Paesi, entrando in contatto con sostanze nocive e tossiche. Da tale attività di servizio sarebbe derivata una patologia neoplastica, diagnosticata come leucemia a cellule capellute. Il militare ha quindi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo e il Ministero della difesa aveva negato il riconoscimento e l’equo indennizzo. Un primo ricorso era stato accolto con sentenza di T.A.R. Umbria n. 991 del 18 dicembre 2021; un successivo giudizio in ottemperanza si era concluso con sentenza n. 97, che aveva riconosciuto per via giudiziale la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ordinando all’Amministrazione di trarne le conseguenze senza nuovo parere del Comitato. L’Amministrazione ha poi riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, ma ha parametrato l’equo indennizzo a un’ascrizione alla tabella B, desunta dal verbale della C.M.O. di Roma. Da qui il ricorso, nella parte in cui è stata riconosciuta un’incongrua ascrizione tabellare invece della quarta categoria della tabella A.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato in esso incardinato: il giudizio verte sulla contestazione dell’ascrizione tabellare effettuata dalla C.M.O. e la precedente sentenza n. 97 aveva espressamente escluso un nuovo coinvolgimento del Comitato di verifica. Il Ministero dell’economia è stato quindi estromesso dal giudizio.

Nel merito, il Collegio ha rilevato la necessità di un approfondimento istruttorio. La materia è di estrema tecnicità e il verbale di ascrizione si presenta laconico: non consente di apprezzare il percorso logico-giuridico sotteso alle valutazioni dell’Amministrazione, richiamato per relationem nella motivazione del decreto. È stata così disposta verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., affidata al Collegio medico legale della Difesa.

All’esito della verificazione, condotta nel contraddittorio tra le parti e integrata dopo le osservazioni critiche di parte ricorrente, è emerso che la patologia può essere classificata quale afferente all’ottava categoria della tabella A. Il verificatore ha applicato il criterio analogico e proporzionale, considerato che la menomazione in parola non è annoverata tra le voci tabellari, tenuto conto dell’interessamento del midollo osseo e delle stazioni linfonodali a livello sistemico.

Il Collegio ha giudicato l’attività del verificatore esaustiva e non si è discostato dalle relative conclusioni. Ne ha tratto l’erroneità dell’attribuzione tabellare e il conseguente inverarsi dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. Ha invece escluso la disparità di trattamento, non essendo comparabili situazioni caratterizzate da aspetti oggettivi e soggettivi propri di ciascun procedimento.

Il decreto impugnato è stato quindi annullato in parte qua, unitamente al presupposto verbale della C.M.O., con obbligo per l’Amministrazione di provvedere al riconoscimento dell’equo indennizzo in conformità alle risultanze della verificazione, nel termine di sessanta giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero della difesa, insieme al compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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