Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace con commissario ad acta (TAR Lazio n. 633 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione non vi abbia adempiuto. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del provvedimento, accertato con idonea certificazione, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e può nominare un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La penalità di mora non è dovuta in via automatica: la sua concessione presuppone una valutazione dei presupposti, che può essere riesaminata in caso di mancata collaborazione del debitore.
Il Fatto
Il ricorrente, già difensore antistatario nel giudizio di merito, agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 544/2020 del Giudice di Pace di Gaeta, depositata il 23 settembre 2020, che aveva condannato il Comune di Cellole al pagamento delle spese di lite.
La pronuncia, munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Comune il 6 marzo 2025 e risultava passata in giudicato per certificazione dell’ufficio competente. L’Amministrazione non ha però adempiuto. Il ricorrente ha quindi domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo dei presupposti dell’azione di ottemperanza.
Quanto al profilo processuale, il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio ha osservato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra fra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il ricorso è stato quindi accolto nel merito, non avendo il Comune fornito alcun elemento dimostrativo dell’avvenuto adempimento. Il TAR ha ordinato l’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni e ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, ratione muneris, il dirigente comunale preposto al servizio contabilità e bilancio, con ulteriore termine di sessanta giorni.
La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio, considerata la contestuale nomina del commissario, non ha ravvisato allo stato i presupposti per il riconoscimento di ulteriori somme ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del debitore. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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