Diffida di bonifica in SIN nulla con procedura ministeriale avviata (TAR Lazio n. 631 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei siti di interesse nazionale, l’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 152/2006 accentra in capo al Ministero dell’ambiente le procedure di bonifica di cui all’art. 242, ma non sottrae alla Provincia la competenza, prevista dall’art. 244, a individuare con ordinanza motivata i soggetti responsabili della contaminazione. La diffida ad avviare gli interventi di bonifica, ripristino e messa in sicurezza è invece illegittima quando la procedura ministeriale risulti ormai avviata, con piano di caratterizzazione approvato e attività in corso di esecuzione. La responsabilità per la contaminazione resta di natura extracontrattuale soggettiva, accertabile anche su base indiziaria e presuntiva secondo il canone del più probabile che non. L’individuazione della società fallita quale responsabile è legittima, conservando essa soggettività giuridica e titolarità del patrimonio.

Il Fatto

La società ricorrente, in liquidazione e in fallimento, impugna l’ordinanza con cui la Provincia di Frosinone — all’esito di un procedimento avviato nel 2023 — l’ha individuata quale soggetto responsabile della contaminazione della ex discarica Le Lame, in misura pari al 25%, insieme al Comune e ad altra società subentrata nella gestione.

Il sito è stato inserito nel Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco per effetto dell’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 novembre 2016. La ricorrente contesta la legittimazione passiva del curatore, il difetto di responsabilità, l’incompetenza della Provincia e l’eccessiva durata del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il quarto motivo, relativo alla competenza. L’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 152/2006 riserva al Ministero dell’ambiente le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale, ordinariamente di spettanza regionale. Nel silenzio della norma derogatoria, la competenza provinciale ex art. 244 resta confermata: la ratio della centralizzazione non sottrae all’ente di prossimità il compito di individuare il responsabile.

Discende da ciò la distinzione tra fase di individuazione dei responsabili, legittimamente svolta dalla Provincia, e fase di diffida ad avviare gli interventi. Quest’ultima, nel caso concreto, si rivela illegittima: il Piano di caratterizzazione era stato approvato con decreto ministeriale del 4 agosto 2022 e l’attività di esecuzione era iniziata il 10 febbraio 2025. Una diffida poteva giustificarsi in una fase prodromica, non quando la bonifica ministeriale è ormai in corso.

Infondato è il motivo sulla durata del procedimento: il termine decorre dalla comunicazione di avvio del 23 febbraio 2023, e la legge non fissa alcun termine perentorio. La complessità dell’istruttoria rende congruo il tempo impiegato fino al 18 ottobre 2024.

Quanto al riparto, la responsabilità ambientale rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale soggettiva, senza automatismi per posizione o per fatto altrui. L’accertamento del nesso causale può fondarsi su presunzioni semplici e sul canone del più probabile che non. La quota del 25% appare sorretta da istruttoria complessa e non manifestamente illogica. La società fallita conserva soggettività e patrimonio, e può rispondere dei danni cagionati nel periodo di piena operatività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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