Premialità 24 punti solo percorsi universitari legittima differenziazione tra ITP e laureati (TAR Lazio n. 9178 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, è legittima la differenziazione di punteggio tra docenti laureati e docenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in relazione all’abilitazione conseguita attraverso i percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023, poiché il maggiore punteggio attribuito trova ragione nel diverso curriculum caratterizzante il percorso di studi, rapportato allo specifico profilo richiesto per l’esercizio della professione docente. La valutazione dei titoli operata dalle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile in assenza di profili di manifesta irragionevolezza. È altresì inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione volta a contestare la mancata inclusione in una tabella di figure prive di laurea, quando non risulti alcun candidato in posizione utile che versi in tale condizione.

Il Fatto

Un docente, in possesso della specializzazione sul sostegno e dell’abilitazione all’insegnamento tecnico-pratico (ITP) conseguita tramite i percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023, impugnava l’ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

La contestazione riguardava la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti nella prima fascia delle graduatorie del sostegno per il personale ITP, previsto invece per i docenti laureati in forza della Tabella A/3, punto A.2, lettera h). Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche la graduatoria provinciale di Taranto che lo collocava in posizione ritenuta deteriore. Rinunciava quindi alla domanda cautelare avendo ottenuto un contratto di insegnamento nelle more del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalla questione della sopravvenuta carenza di interesse, rilevando l’infondatezza dei motivi di doglianza nel merito, in conformità con un proprio precedente.

Quanto alla presunta discriminazione tra ITP e docenti laureati, la Corte ha osservato che il maggiore punteggio attribuito ai secondi trova ragione nel diverso curriculum universitario caratterizzante il percorso di studi, apprezzabile in modo documentato rispetto al profilo professionale richiesto. Pur essendo entrambe le categorie ammesse ai corsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, la premialità risulta giustificata dal pregresso svolgimento di un percorso accademico.

La scelta dell’amministrazione di prevedere tabelle di valutazione non omogenee, a fronte di situazioni oggettivamente differenti, è stata ritenuta coerente con l’esercizio della discrezionalità tecnica, non emergendo profili di manifesta irragionevolezza o illogicità. Le norme richiamate dal ricorrente non sono risultate violate, non operando alcuna differenziazione tra le categorie di personale ammesse ai percorsi abilitanti.

La censura relativa alla presenza nella Tabella A di figure prive di laurea è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non essendo risultato alcun candidato in posizione migliore in tale condizione, con lesione puramente ipotetica. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati conseguentemente respinti, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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