Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel ritardo del Ministero (TAR Piemonte n. 93 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza del giudicato, la ritualità della notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quindi ordina l’esecuzione del giudicato. Alla protratta inottemperanza consegue la nomina del Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali. La marcata serialità della controversia giustifica la riduzione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo complessivo di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il titolo era stato notificato in forma esecutiva al Ministero presso il domicilio reale. L’Amministrazione, pur opponendosi formalmente, ha omesso di dare esecuzione al giudicato, così rendendo necessario il ricorso in ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non vi era contestazione sull’omessa ottemperanza: il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Questi provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico.

Meritevole di accoglimento è stata giudicata la domanda di penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno dal quale ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ex art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ulteriormente ridotte per la marcata serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il Collegio ha disposto la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario e ha mandato alla Segreteria la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, per i profili di potenziale danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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