Decadenza da concessione demaniale per difformità edilizie e proroghe disapplicate (TAR Veneto n. 905 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale per inadempimento degli obblighi derivanti dal titolo, ai sensi dell’art. 47 cod. nav., non opera come automatismo, ma presuppone un apprezzamento concreto della consistenza dell’inadempimento, della sua imputabilità e della sua incidenza sulla proficua prosecuzione del rapporto, in coerenza con i principi di proporzionalità e con il paradigma della non scarsa importanza dell’inadempimento. Rilevano la pluralità e la persistenza delle difformità rispetto al titolo concessorio e al progetto assentito, la loro incidenza su elementi qualificanti del rapporto e il loro inserimento nel nucleo funzionale della concessione. Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali turistico-ricreative contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e devono essere disapplicate dal giudice e dalla pubblica Amministrazione. Il regime edilizio di determinate opere non consente di derogare alle prescrizioni che regolano l’uso del bene demaniale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Porto Tolle, l’11 aprile 2025, ha dichiarato la decadenza dalla concessione demaniale relativa a un’area golenale compresa nel Parco del Delta del Po, dichiarando improcedibile l’istanza di rinnovo o proroga, nonché l’ordinanza n. 14 del 15 aprile 2025, che ha sospeso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi esercitata.

La concessione, trasferita nel tempo a diversi soggetti, era regolata da un disciplinare e da un piano urbanistico attuativo che prevedevano un’area di interscambio bici/barca, percorsi ciclo-pedonali, una tensostruttura stagionale amovibile, pontili e interventi di rinaturalizzazione. Sulla scorta dei sopralluoghi, il Comune ha contestato numerose difformità rispetto al progetto assentito. Il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 73 del 2023 era stato accolto solo in parte con sentenza n. 647/2024, con consolidamento dei provvedimenti repressivi non impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure che negano la sussistenza o la rilevanza delle difformità. La verificazione disposta in sede cautelare è ritenuta analitica e coerente con la documentazione progettuale e con i sopralluoghi comunali, formata nel contraddittorio delle parti. Le critiche dei ricorrenti investono per larga parte apprezzamenti tecnici già scrutinati o circostanze sopravvenute alla data del provvedimento impugnato.

Quanto al manufatto antistante il fabbricato principale, la verificazione ha accertato caratteri di stabilità incompatibili con la tensostruttura mobile assentita: copertura permanente, chiusura laterale e uso continuativo come sala del ristorante. La mera rimozione dei coppi non riconduce l’opera entro il titolo, poiché la difformità risiede nell’assetto complessivo e nell’uso concreto. Il richiamo all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 non è pertinente, perché il regime edilizio non deroga alle prescrizioni sull’uso del bene demaniale, poste anche a presidio della sicurezza idraulica.

Analogo ragionamento vale per l’insegna, il cui basamento in calcestruzzo armato permaneva alla data del provvedimento, e per l’assetto degli spazi esterni, dei percorsi e dei parcheggi: il progetto delineava un’area ad accessibilità ciclo-pedonale senza parcheggi, mentre i luoghi risultavano conformati per l’accesso e la sosta delle autovetture. I titoli edilizi non incidono sul contenuto del titolo concessorio. Quanto alle piantumazioni, la verificazione ha confermato il mancato perseguimento del risultato previsto. Anche i pontili presentavano discrepanze dimensionali residue.

Il Collegio condivide l’orientamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 4413 del 2023: la decadenza presuppone un apprezzamento concreto dell’inadempimento. Nella specie l’Amministrazione ha valorizzato la pluralità e la persistenza delle difformità, la mancata integrale ottemperanza all’ordinanza di demolizione e il coinvolgimento di interessi pubblici primari. Richiama inoltre Cons. Stato, sez. VII, n. 3146 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 232 del 2014. L’interesse privato alla prosecuzione dell’attività non prevale sugli interessi pubblici che hanno conformato il titolo.

È infondata la censura sull’incompetenza del dirigente: la decadenza attiene alla gestione del rapporto e rientra nell’art. 107, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 267 del 2000. Quanto alla proroga ex lege, il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 17 e 18 del 2021: le proroghe automatiche contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e vanno disapplicate. La disponibilità giuridica del bene è presupposto dell’attività di somministrazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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