Ottemperanza al giudicato civile e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 960 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza civile di condanna dell’Amministrazione, ordina all’ente inadempiente di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il commissario, anche quando sia un dirigente pubblico, non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del proprio ufficio e può delegare l’incarico a qualunque soggetto idoneo dell’amministrazione, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno di competenze. Egli può attingere a qualsiasi capitolo di spesa disponibile, scegliendo secondo buona amministrazione, e, se necessario, utilizzare fondi fuori bilancio o l’istituto del pagamento in conto sospeso. Le funzioni commissariali, affidate a un funzionario pubblico, si considerano connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente alla corresponsione in suo favore di una somma a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali. La sentenza civile, pubblicata e notificata, era passata in giudicato senza essere eseguita.
La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero intimato si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti del rito, accertando che la sentenza azionata era stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notificazione era avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non essendovi contestazione sull’omissione, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega. Ha precisato che il potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del delegato, potendo essere delegato a qualunque soggetto idoneo, anche di altro Dipartimento, senza vincolo gerarchico.
Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Quanto al compenso, essendo le funzioni affidate a un funzionario pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Collegio ha infine rilevato il carattere seriale del contenzioso, con plurime condanne inottemperate a carico dell’Erario, e ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate con riduzione per l’obiettiva semplicità e serialità dell’attività difensiva.
Nota della Redazione
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