Insufficiente quadro indiziario per l’interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 818 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa, presupposto dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, deve essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti, secondo la regola del “più probabile che non”. La natura preventiva della misura non consente che la valutazione prefettizia degradi a “pena del sospetto”: il quadro indiziario deve essere attuale e concreto, con un nesso specifico tra le condotte sintomatiche e la capacità di condizionamento dell’impresa. Il contesto territoriale mafioso può costituire un mero “fattore di cornice”, non una presunzione assoluta di permeabilità. L’insufficienza istruttoria e motivazionale dell’atto comporta l’annullamento dell’interdittiva e del conseguente diniego di riesame, fatto salvo il potere di rideterminazione dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa agricola individuale impugnava l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto il 4 ottobre 2023, fondata sul suo coinvolgimento in un’operazione di polizia del 2020 e su vicende giudiziarie della consorte, vicepresidente di una società destinataria di altra informativa interdittiva. Il ricorrente censurava la carenza istruttoria e motivazionale, la mancata attualità degli indizi e la violazione delle garanzie partecipative, nonché il diniego di accesso agli atti e il provvedimento del GSE di risoluzione del rapporto per impianto fotovoltaico. Con motivi aggiunti impugnava anche il rigetto dell’istanza di riesame del 27 giugno 2025. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso nella parte in cui si contesta l’insufficienza del quadro indiziario, assorbite le censure procedimentali. Ha ribadito che la prognosi di infiltrazione richiede un giudizio di elevata verosimiglianza, ancorato a condotte sintomatiche e non a un mero sospetto dell’Amministrazione, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, sez. III, sulla necessità di una valutazione unitaria e non parcellizzata degli indizi.

In applicazione di tali coordinate, il Tribunale ha rilevato che l’informativa valorizzava l’arresto del titolare e della consorte, il deferimento per corruzione in atti giudiziari, la qualità di vicepresidente della coniuge e l’ubicazione dell’impresa in un territorio a forte infiltrazione. Tuttavia, la Prefettura non aveva dimostrato il nesso concreto tra tali elementi e l’attività dell’impresa ricorrente, né l’esistenza di una “regia collettiva” o di un ruolo servente rispetto alla batteria mafiosa indicata.

La Corte ha evidenziato che la generica menzione delle vicende giudiziarie non sopperisce alla mancata illustrazione di fatti storici e condotte individualizzate, e che il contesto territoriale, pur rilevante, non può ridursi a presunzione assoluta di permeabilità, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 2805/2026. L’atto interdittivo, incidendo su libertà costituzionalmente garantite, esige un onere motivazionale congruo, che nella specie risultava carente.

Il quadro probatorio, per come prospettato, non è apparso sufficientemente circostanziato, con conseguente fondatezza dei vizi di difetto di istruttoria e motivazione e annullamento sia dell’interdittiva sia del diniego di riesame, fatto salvo il potere di rideterminazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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