Ottemperanza INPS e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 290 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente e satisfattivamente eseguito il giudicato, ancorché in data successiva al deposito del ricorso introduttivo. In tal caso, ai fini delle spese di lite, trova applicazione il principio di soccombenza virtuale: la parte pubblica che abbia adempiuto solo a seguito del ricorso è condannata al pagamento delle spese in favore del ricorrente. Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, non si limita a prendere atto dell’adempimento tardivo, ma ne trae le conseguenze sul piano delle spese processuali.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, l’ottemperanza dell’INPS alla sentenza della medesima Sezione n. 88/2024, depositata in data 17 luglio 2024. L’Istituto previdenziale, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver disposto la riliquidazione della pensione con provvedimento in data 25/7/2025, con effetti sulla rata di ottobre 2025, arretrati e interessi legali. L’INPS ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

All’udienza del 23 ottobre 2025 il difensore del ricorrente ha confermato il corretto ed effettivo adempimento, avvenuto peraltro in data successiva al deposito del ricorso, e ha a sua volta chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna dell’INPS alle spese per soccombenza. La difesa dell’Istituto si è associata alla richiesta, rimettendosi al giudice in punto di spese.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum concerne due profili distinti: la verifica dell’esecuzione satisfattiva del giudicato e la regolamentazione delle spese di lite nel giudizio di ottemperanza. La Corte muove dagli atti versati in giudizio e dalla concorde dichiarazione delle parti, rilevando che sussistono i presupposti per l’effettiva cessazione della materia del contendere.

Sul piano processuale, la pronuncia si fonda sul dato che l’amministrazione ha integralmente adempiuto all’obbligo imposto dalla sentenza n. 88/2024, con riliquidazione della pensione comprensiva di arretrati e interessi legali. Venuta meno la materia del contendere, non residua spazio per una pronuncia di merito sull’ottemperanza.

Il punto di maggiore interesse riguarda le spese. La Corte osserva che l’esecuzione satisfattiva dell’INPS è avvenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del giudizio. Da ciò deriva l’applicazione del principio di soccombenza virtuale: pur non essendovi una formale pronuncia di condanna del debitore, la condotta processuale dell’amministrazione, che ha reso necessario l’instaurarsi del giudizio di ottemperanza, giustifica il carico delle spese a suo carico.

La Corte condanna quindi l’INPS al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge. Il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c., con decisione assunta in composizione monocratica del Giudice delle Pensioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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