Rendiconti dei gruppi consiliari, insindacabile la scelta del canale web (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 19 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, di natura documentale e finalizzato alla verifica dell’attinenza della spesa alle funzioni istituzionali del gruppo, non può sindacare la scelta del canale di comunicazione attraverso cui è stata realizzata la promozione istituzionale. La mancanza di un sito internet riferibile in via esclusiva al gruppo consiliare, ovvero la riferibilità dell’indirizzo web al suo presidente, non costituisce in sé motivo di irregolarità della spesa, in assenza di specifici divieti normativi e in considerazione delle funzioni di rappresentanza del gruppo e del vincolo di destinazione delle spese di funzionamento. Ove la Sezione regionale di controllo contesti lo sviamento dalla funzione istituzionale di una pluralità di documenti, essa deve procedere alla loro specifica individuazione, non potendo demandare alla parte la delimitazione dei profili di irregolarità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con deliberazione n. 21/2025/FRG depositata il 28 febbraio 2025, ha dichiarato non regolare il rendiconto di un gruppo consiliare regionale per il periodo 1/1/2024 – 28/11/2024. Le contestazioni hanno riguardato i contratti di prestazione d’opera stipulati per la promozione e la comunicazione istituzionale, per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre IRAP e commissioni, nonché un comunicato stampa diffuso il 4 ottobre 2024, in asserita violazione del divieto di comunicazione nel periodo antecedente le elezioni.
Il gruppo ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, deducendo il difetto e l’incompletezza dell’istruttoria, l’erroneità della distinzione tra attività politica e attività istituzionale, l’omessa valutazione dei prodotti editoriali e la violazione del principio di proporzionalità. La Procura generale ha eccepito in via preliminare l’omessa notifica del ricorso alla Sezione di controllo e, nel merito, ha chiesto la reiezione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite respingono anzitutto l’eccezione preliminare. L’art. 124 del codice di giustizia contabile impone la notifica al Procuratore generale, controparte necessaria, mentre quella alla Sezione di controllo che ha emesso la delibera risponde a mere finalità conoscitive. La sanzione dell’inammissibilità, comminata per la violazione del termine perentorio di proposizione del ricorso, non può estendersi alla violazione di un onere ispirato a una ratio diversa e secondaria.
Nel merito, la Corte ricostruisce la natura del controllo. I parametri sono i criteri di veridicità e correttezza delle spese fissati dall’art. 1 dell’Allegato “A” al DPCM 21 dicembre 2012. Il sindacato resta documentale e non scende nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica, ma comprende la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali del gruppo. In questa cornice opera il divieto di commistione tra attività istituzionale e attività politica generale, che rende la spesa non rendicontabile qualora non sia possibile distinguerne la destinazione.
La Corte accoglie il primo motivo sotto un duplice profilo. Quanto alla genericità della delibera, ove si contesti lo sviamento dalla funzione istituzionale per una pluralità di documenti, la Sezione deve procedere alla loro specifica individuazione, non realizzata nel caso di specie. Quanto alla riferibilità dell’indirizzo internet al presidente anziché al gruppo, rilevano le funzioni di rappresentanza del gruppo consiliare in capo al suo presidente e il vincolo di destinazione delle spese di funzionamento, che ricomprende la promozione istituzionale dell’attività del gruppo e dei singoli consiglieri. L’assenza di un sito riferibile in via esclusiva al gruppo non è dunque, di per sé, motivo di irregolarità, in mancanza di specifici divieti normativi.
È accolto anche il secondo motivo, nei limiti in cui contesta la declaratoria di irregolarità dei contratti di prestazione d’opera: i documenti versati agli atti fanno riferimento a problematiche di riflesso territoriale estese all’ambito sociale, sì che non emerge lo sviamento dal fine istituzionale erroneamente ravvisato dalla Sezione.
Non è invece superata la contestazione relativa al punto 4.3, lett. b), della delibera. Il comunicato stampa è preordinato alla comunicazione istituzionale in un periodo in cui opera il divieto posto dall’art. 1, lett. d), delle linee guida allegate al DPCM e alla legge regionale. La violazione non risulta puntualmente contrastata dalla parte ricorrente: il punto è quindi consolidato, per il principio di non contestazione e per la mancata specificazione dei motivi. Il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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