Ottemperanza al giudicato pensionistico e commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 337 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato pensionistico contabile, l’interesse ad agire deve permanere fino alla definizione della causa e la sopravvenuta modificazione della situazione di fatto che lo soddisfi ne determina l’improcedibilità per carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7, co. 2, c.g.c. L’avvenuta riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza ottemperanda esaurisce l’interesse alla relativa domanda, mentre permane l’interesse all’accoglimento ove l’amministrazione non abbia corrisposto il trattamento come riliquidato né pagato gli arretrati. In tal caso il giudice assegna all’ente il termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. La legittimazione passiva si accerta con riferimento alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio e alla domanda proposta, con conseguente estromissione del soggetto verso cui nessuna pretesa sia stata avanzata.

Il Fatto

Il ricorrente adiva la Corte dei conti per ottenere l’ottemperanza della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 192/2023, che aveva riconosciuto il suo diritto al riscatto di alcuni periodi di aspettativa e di lavoro a tempo parziale verticale, oltre alla prosecuzione volontaria, e aveva condannato l’INPS a definire i procedimenti, a riliquidare la pensione dal 01.01.2020 e a pagare gli arretrati.

L’Ente previdenziale aveva corrisposto le spese legali e, nel corso del giudizio, aveva riconosciuto i periodi di riscatto e di contribuzione volontaria, provvedendo poi a una prima e a una seconda riliquidazione. Residuava contestazione sulla riliquidazione e sul pagamento del trattamento e delle differenze sui ratei.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice scrutinava d’ufficio la legittimazione passiva del Ministero dell’interno, rilevando che l’accertamento delle condizioni dell’azione va svolto con riferimento alla titolarità della pretesa come prospettata nel ricorso. Poiché il petitum non conteneva alcuna domanda di ottemperanza verso il Ministero, ne ha disposto l’estromissione dal giudizio.

Il Giudice ha inoltre dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata dal ricorrente nei giorni successivi all’udienza, dopo la discussione e la decisione. Il combinato disposto degli artt. 154, 156 e 164 c.g.c. e degli artt. 8, co. 5, e 11 delle norme di attuazione impone alle parti di produrre gli elementi di prova con gli atti di costituzione, non ammettendo note d’udienza dopo la discussione, ove la produzione successiva non sia giustificata dal tempo di formazione del documento o dall’evolversi della vicenda processuale.

Nel merito, la Corte ha verificato che l’ultima determina di riliquidazione computava tutti i servizi oggetto della sentenza ottemperanda, rideterminando l’importo della pensione in misura superiore rispetto alla precedente determina. Ha quindi ritenuto venuto meno, per tale parte, l’interesse ad agire, dichiarando il ricorso improcedibile per la riliquidazione.

Residuava invece l’inadempimento relativo alla corresponsione del trattamento pensionistico come riliquidato e al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi e rivalutazione. Per tale parte il ricorso è stato accolto, con assegnazione all’INPS del termine di 90 giorni ai sensi dell’art. 218, co. 1, lett. a), c.g.c. e nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di subdelega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia da eseguirsi nell’ulteriore termine di 30 giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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