Ottemperanza delle spese di lite e commissario ad acta ex legge Pinto (Cons. Stato n. 5437 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna al pagamento delle spese di lite contenuta in una sentenza del giudice amministrativo costituisce un capo autonomo, dotato di propria esecutività, e può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., indipendentemente dalla sorte della statuizione principale. La sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 817, lett. m), legge n. 207/2024, non si applica al creditore che agisce per il rimborso delle spese di lite: questi non è creditore dello Stato ai sensi della legge Pinto, ma creditore diretto dell’amministrazione in forza del titolo giudiziale. Al difensore che abbia ottenuto la liquidazione degli onorari in un giudizio di equa riparazione si applica, per l’ottemperanza del relativo credito, la disciplina del commissario ad acta di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, con nomina demandata al Capo di gabinetto del Ministero della giustizia.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva ottenuto dalla Sezione una sentenza con cui il Ministero della giustizia era stato condannato a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre oneri di legge. Dopo aver notificato telematicamente il titolo al Ministero e all’Avvocatura Generale dello Stato, con espressa richiesta di pagamento, e dopo aver trasmesso la documentazione anche al commissario già designato in altro giudizio, il professionista non aveva ricevuto alcuna somma.

Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. e l’inapplicabilità alla propria posizione della sospensione delle azioni esecutive prevista dalla normativa richiamata. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato la posizione del ricorrente. Questi non è creditore dello Stato in forza della legge n. 89/2001, ma è creditore diretto del Ministero della giustizia per le spese di lite e gli oneri accessori, in virtù del titolo costituito dalla sentenza da ottemperare. Da tale premessa discende la non applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, che sospende le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza per i creditori di somme liquidate a norma della stessa legge.

Il Collegio ha poi ribadito che la condanna alle spese rappresenta un capo autonomo della sentenza, dotato di propria esecutività, anche a prescindere dall’esito della statuizione principale. Ne deriva l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per la sola parte relativa alla condanna al pagamento.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Al Ministero è stato ordinato di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione, mediante il pagamento della somma liquidata, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 1284, comma 1, cod. civ., decorrenti dalla notifica della sentenza da ottemperare fino al soddisfo.

Per l’ipotesi di mancata ottemperanza nel termine, il Collegio ha sin d’ora designato un commissario ad acta, da individuarsi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuto applicabile anche all’ottemperanza del credito per spese di lite in favore di difensori di soggetti titolari di crediti da irragionevole durata del processo. La nomina è demandata al Capo di gabinetto del Ministero, con obbligo per il commissario di provvedere entro sessanta giorni dall’insediamento.

Le spese del giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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