Verifica del giudice dell’ottemperanza su compatibilità del rimborso con aiuti di Stato (Cass. civ. Sez. V n. 9094 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza tributario il giudice può e deve verificare la compatibilità del beneficio riconosciuto da una sentenza passata in giudicato con il diritto dell’Unione europea, e in particolare con la Decisione della Commissione che ha qualificato come aiuto di Stato le agevolazioni fiscali connesse a calamità naturali. Il carattere «attuativo» del giudizio di ottemperanza consente al giudice di enucleare e precisare gli obblighi nascenti dal giudicato e di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitarne la portata precettiva. Il rimborso previsto dalla disciplina speciale non può essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa, salvo il rispetto del regolamento de minimis. La prova del rispetto di tale disciplina grava sul soggetto che invoca il beneficio e, in sede di rinvio, lo ius superveniens consente l’esibizione di documenti prima non ottenibili e l’accertamento di fatti prima non indispensabili.

Il Fatto

Il socio di una società in nome collettivo proponeva ricorso per ottemperanza davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Quel giudicato aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della metà dei tributi versati per gli anni dal 2002 al 2005, in applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006, in ragione degli eventi sismici e vulcanici che avevano colpito la Sicilia.

Il giudice dell’ottemperanza accoglieva la domanda e nominava un commissario per l’attuazione del comando, ai sensi dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione in Cassazione, dolendosi del fatto che il giudice non avesse accertato il contrasto tra la decisione della Commissione europea e la sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il beneficio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente e, nel merito, quella prospettata dal pubblico ministero. Per costante insegnamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per violazione delle norme del procedimento, nozione che comprende ogni error in procedendo e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum del giudicato. L’Agenzia ha denunciato proprio tale difetto, facendo così valere una violazione procedimentale ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato. L’intervento del giudicato nazionale non può impedire l’applicazione del diritto europeo, neppure in sede di ottemperanza. Il giudizio di ottemperanza tributario non mira all’esecuzione coattiva del comando, ma alla sua concreta attuazione, anche quando il comando non possieda i caratteri del titolo esecutivo. Esso conserva un carattere chiuso, non potendo attribuire alle parti diritti nuovi, ma il giudice può e deve chiarire il reale significato degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire.

Il giudice dell’ottemperanza, quindi, ha il potere e il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione, estesi alla verifica di tutti i presupposti e le condizioni del rimborso da erogare. La valutazione di compatibilità della singola agevolazione con la Decisione della Commissione ben può essere compiuta in quella sede. Tale lettura è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che riconosce l’autorità di cosa giudicata ma richiede il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

La sentenza impugnata ha dunque correttamente ritenuto di dover verificare la compatibilità del beneficio con il diritto unionale. Tuttavia ha omesso tale verifica sotto il profilo soggettivo, erroneamente ritenendovi ostativo il giudicato. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, TUIR, i redditi delle società in nome collettivo sono considerati redditi d’impresa. Il rimborso non poteva quindi essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa, salve le sole richieste conformi al regolamento de minimis.

Il giudice del rinvio dovrà verificare in concreto che il beneficio individuale rispetti il regolamento «de minimis» applicabile, senza arrestarsi all’importo richiesto, acquisendo l’autocertificazione del contribuente e verificando l’ammontare complessivo degli aiuti su un periodo di tre anni. La prova grava sul soggetto che invoca il beneficio, ma lo ius superveniens consente, in sede di rinvio, l’esibizione di documenti prima non ottenibili. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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