Compensazione spese solo per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 17250 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la regola della soccombenza di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 costituisce il criterio generale, sicché la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, può essere disposta soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate e non possono essere espresse con formule generiche, come la natura o la modestissima entità della controversia. La motivazione deve riguardare specifiche circostanze del caso concreto, quali la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale. La compensazione disposta in assenza di tali presupposti integra un vizio di violazione di legge, denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Il Fatto

La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia avverso la decisione di primo grado che, pur avendo accolto la domanda, aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio. Il giudice di appello confermava la statuizione sulle spese, ritenendola giustificata dall’accoglimento solo parziale del ricorso e dalla “modestissima entità della controversia”.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17-bis d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., per essere stata la compensazione disposta in assenza dei presupposti di legge. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rammentando che l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, consente la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, in linea con la giurisprudenza costituzionale che qualifica la condanna alle spese come “normale complemento” dell’accoglimento della domanda (Corte Cost. n. 303/1986).

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, la Corte ha precisato che il rapporto tra la regola della soccombenza e quella della compensazione va costruito in termini di norma generale-norma eccezionale. Ne consegue che le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere espresse con formule generiche — quale la natura della controversia — ma devono concernere specifiche circostanze del caso concreto, come la condotta processuale della parte o l’incidenza di fattori esterni non controllabili (Cass. 23080/2025; 9312/2024; 23592/2024).

Nel caso di specie, il giudice di appello aveva fondato la compensazione sull’accoglimento solo parziale del ricorso e sulla “modestissima entità della controversia”. Quanto al primo argomento, la Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva accolto integralmente la domanda, sia pure sulla base di un solo motivo, con assorbimento degli altri, facendo così venir meno la prima ragione giustificatrice. Quanto alla seconda, la locuzione è stata ritenuta del tutto generica, non essendo esplicitato a cosa si riferisse e non consentendo pertanto di apprezzare la gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a fondamento della deroga.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento del secondo motivo concernente le spese del giudizio di appello, caducato ex art. 336 cod. proc. civ., e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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