Parchi eolici, base imponibile ICI e incertezza normativa sulle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 31591 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI applicata a un parco eolico, il criterio di determinazione della base imponibile fondato sui dati di bilancio, previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, continua a operare fino a quando il contribuente non presenti la richiesta di attribuzione della rendita catastale; dal momento della richiesta si apre un nuovo regime giuridico, con sospensione e conguaglio in dare o avere.
La distinta contabilizzazione in bilancio del complesso di beni, anche non scorporato nelle singole componenti, non preclude l’accesso al regime contabile, purché la valorizzazione risulti univocamente riferibile al parco oggetto di imposizione.
Ai fini delle sanzioni, l’incertezza normativa oggettiva in ordine all’individuazione dei manufatti imponibili degli impianti di produzione di energia, nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44/2005, esclude la colpevolezza e comporta la non debenza delle sanzioni stesse.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010 e 2011, emessi da un Comune con riguardo a un parco eolico. La società contribuente aveva impugnato gli atti impositivi davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, ha accolto parzialmente la doglianza della società.

Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato da memoria. Il Comune ha resistito con controricorso e ha depositato memoria difensiva. La questione centrale investe la decadenza dal potere impositivo, il criterio di determinazione della base imponibile e l’applicabilità delle sanzioni per il periodo considerato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccepita decadenza dal potere impositivo per l’annualità 2010, escludendola. Il termine quinquennale dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 decorre in modo diverso a seconda della violazione contestata: per l’omesso versamento rileva il termine entro cui il tributo doveva essere pagato, mentre per l’omessa dichiarazione rileva il termine entro cui questa doveva essere presentata, che scade l’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Ne consegue che, nella specie, il dies a quo coincide con il secondo anno successivo a quello di accertamento, cioè il 2012, con scadenza del termine il 31 dicembre 2017. L’avviso, notificato prima di tale data, risulta dunque tempestivo. Il primo motivo è respinto.

Sul criterio di stima la Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di parchi eolici, ribadendo che il metodo contabile dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 vale fino a quando non viene formulata la richiesta di attribuzione della rendita catastale. Solo da quel momento il proprietario aderisce al sistema della rendita catastale e può essere tenuto a un pagamento maggiore o avere diritto a un rimborso.

La Corte precisa che l’accesso al regime contabile non è precluso dal fatto che il parco eolico sia distintamente contabilizzato rispetto ad altri immobili di categoria D, pur senza scorporo nelle singole componenti. Ciascun impianto è composto da beni ed elementi di diversa natura e funzione, ma la scindibilità del compendio non impedisce la valorizzazione unitaria di bilancio, purché univoca e riferibile al parco.

Nel caso concreto, il parco eolico era privo, nel 2010, di rendita catastale, richiesta oltre un anno dopo la realizzazione, ed era invece assistito da un valore di bilancio. Correttamente, dunque, la Commissione regionale ha applicato il criterio contabile per il periodo dall’1 gennaio al 30 settembre 2010. I motivi secondo, terzo e quarto sono disattesi.

Il quinto motivo è invece fondato. La Corte richiama i principi sull’incertezza normativa tributaria, quale causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa: essa consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile dal giudice, di individuare la norma da applicare, restando irrilevante l’incertezza soggettiva. L’art. 1 quinquies del d.l. n. 44/2005 e la successiva circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 hanno alimentato dubbi applicativi, perduranti per anni.

Poiché gli accertamenti riguardano annualità ricadenti in un periodo in cui i chiarimenti giurisprudenziali e normativi non erano ancora intervenuti, va escluso l’elemento soggettivo e riconosciuta la non debenza delle sanzioni. Il sesto e il settimo motivo restano assorbiti. La Corte cassa la sentenza sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accoglie il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

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