Inammissibile il ricorso sul coamministratore di fatto nelle fatture per operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 937 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso decisione tributaria di secondo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando le statuizioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, ricorrendo la doppia conforme di merito. È inammissibile il motivo che censuri affermazioni non rintracciabili nel testo della sentenza impugnata o che non si confronti con la relativa ratio decidendi. La contestazione della qualifica di socio di una s.r.l. a ristretta base resta estranea alla motivazione che imputi i redditi in forza del fattivo coinvolgimento del contribuente nelle operazioni illecite, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993.
Il Fatto
A seguito di accertamento verso una società, nel quale era contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e un indebito risparmio di imposta da considerare provento illecito ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, l’Agenzia delle entrate notificava al coamministratore due avvisi di accertamento a fini Irpef per gli anni di imposta 2007 e 2008.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, valorizzando gli elementi indiziari raccolti nell’indagine penale e il coinvolgimento del ricorrente nella gestione della società. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per l’inammissibilità di tutti i motivi. Preliminarmente rileva che la memoria difensiva introduce questioni estranee ai motivi, non esaminabili stante la natura solo illustrativa delle memorie nel giudizio di legittimità.
Il primo motivo, che denuncia la contrazione del diritto di difesa, è inammissibile: l’affermazione censurata non compare nel testo della sentenza impugnata e si riferisce ad altra decisione di primo grado; il ricorrente non allega di aver proposto deduzioni sul merito della pretesa verso la società.
Il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, incontra la doppia conforme di merito: la deduzione è impedita e manca l’indicazione degli elementi di diversità delle ragioni di rigetto nei due gradi. La Corte ribadisce che il vizio deve avere ad oggetto un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso. Nel caso concreto il motivo non indica alcun fatto storico omesso: la ratio decidendi della Commissione regionale non è il riversamento di utili di società a ristretta base, bensì il coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni illecite.
Il terzo motivo, sull’inapplicabilità dell’avviso e sul ruolo di socio, è parimenti inammissibile, perché non si confronta con la motivazione fondata sull’imputazione dei redditi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993 e sull’apprezzamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo, sulla deducibilità dei costi, è inammissibile: non è qualificato ai sensi di alcun paradigma dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né indica disposizioni violate, risolvendosi in una critica generica. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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