Parere parzialmente negativo su adesione comunale a società consortile GAL (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 91 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un’amministrazione comunale aderisce a una società consortile a responsabilità limitata costituita in forma di Gruppo di azione locale è soggetto all’onere di motivazione analitica di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, non operando la deroga delle espresse previsioni legislative per il semplice richiamo ai regolamenti europei sui GAL. La sostenibilità finanziaria impone all’ente di svolgere un’istruttoria completa, incentrata su un piano economico-finanziario o su analoga documentazione di fattibilità, e di dare conto delle alternative gestionali. In difetto, la Sezione regionale di controllo esprime parere parzialmente negativo e l’eventuale adesione richiede motivazione analitica delle ragioni per discostarsene.
Il Fatto
Un Comune pugliese ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo l’atto deliberativo con cui il Consiglio comunale ha deciso di aderire a una società consortile a responsabilità limitata, costituenda e qualificata come Gruppo di azione locale per la pesca, sottoscrivendo tredici quote per un impegno complessivo di 650,00 euro. La richiesta è stata inoltrata ai fini delle verifiche previste dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificati dall’art. 11 della legge n. 118/2022.
L’ente ha rappresentato la coerenza dello sviluppo di un’economia blu sostenibile con i propri indirizzi programmatici e la valenza della partecipazione per il coinvolgimento degli operatori economici del territorio. La Sezione è stata chiamata a valutare la conformità dell’operazione agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima confermato la propria competenza, trattandosi di ente locale con sede nella Regione Puglia, e l’ammissibilità soggettiva della richiesta, rientrando il Comune tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ha poi escluso che la fattispecie rientri nel regime derogatorio delle espresse previsioni legislative, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, secondo cui gli atti di adesione a un GAL in forma societaria restano assoggettati all’onere di motivazione analitica e al controllo della Corte.
Sotto il profilo formale, la Corte ha verificato il rispetto dell’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP, essendo la deliberazione adottata dal Consiglio comunale, e dell’art. 3 del TUSP, per la scelta della forma di società a responsabilità limitata. Ha inoltre ritenuto l’operazione compatibile con la disciplina euro-unitaria in materia di aiuti di Stato, in forza del richiamo dell’art. 4, comma 6, del TUSP ai regolamenti europei sui GAL.
Il nucleo del ragionamento riguarda la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica. Richiamando la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione ha ribadito che l’istruttoria dell’amministrazione deve fondarsi su un piano economico-finanziario o su analoga analisi di fattibilità, completo e adeguato al grado di complessità dell’operazione, con verifica delle alternative di gestione diretta o esternalizzata.
Nel caso concreto, l’ente non ha prodotto alcun piano economico-finanziario né ha fornito informazioni sulla situazione prospettica della costituenda società. La motivazione si è risolta in affermazioni tautologiche sulla necessità della partecipazione, prive di raffronto tra costi e benefici delle possibili forme di gestione.
La Sezione ha inoltre rilevato un errore di calcolo nella delibera comunale, che qualifica la quota come pari allo 0,065% del capitale sociale, mentre essa ammonta al 6,5%, e ha ritenuto apodittica l’affermazione di assenza di oneri, poiché l’appartenenza a una compagine societaria comporta contributi che il socio non può unilateralmente evitare, come conferma l’art. 9, comma 2, dello statuto e il richiamo agli artt. 2615 e 2615-ter cod. civ.
Su queste basi la Corte ha espresso parere parzialmente negativo, disponendo la trasmissione della pronuncia al legale rappresentante dell’ente e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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