Adesione a GAL in forma societaria esclusa dal regime derogatorio TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 92 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi con cui una pubblica amministrazione aderisce a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria, in attuazione dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 508/2014, non ricadono nel regime derogatorio dell’art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P. La clausola di esenzione per le operazioni compiute in conformità a espresse previsioni legislative ha portata eccezionale e non estensiva: richiede una connessione esplicita tra previsione normativa e specifica operazione societaria. La facoltà di costituire GAL in forma societaria, di cui all’art. 4, comma 6, T.U.S.P., individua solo ulteriori finalità delle partecipazioni pubbliche e attenua l’onere motivazionale sul piano finalistico. Resta invece pieno l’onere di motivazione analitica su convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, con il conseguente controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Bari ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia la deliberazione del Consiglio metropolitano con cui ha aderito al costituendo Gruppo di azione locale per la pesca Terre di Mare, società consortile a responsabilità limitata, ai fini delle verifiche previste dall’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

L’operazione prevede la sottoscrizione di 20 quote del valore nominale di € 50,00, per un impegno complessivo di € 1.000,00, corrispondente al 10% del capitale sociale, fissato in € 10.000,00. L’iniziativa valorizza lo strumento dello sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dai regolamenti europei, per la crescita di un’economia blu sostenibile nelle aree costiere.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo. L’art. 5, comma 3, T.U.S.P., come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, impone all’amministrazione di trasmettere l’atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità del provvedimento ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere negativo, in tutto o in parte, consente di procedere solo con motivazione analitica sulle ragioni del dissenso.

Il Collegio dà atto del contrasto tra le Sezioni regionali sull’assoggettamento dell’adesione a GAL in forma societaria. Un primo orientamento escludeva il controllo, ravvisando nella partecipazione una fattispecie riconducibile alla clausola derogatoria dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P. Un secondo orientamento escludeva l’esenzione, ritenendo che le fonti europee non impongano il modello societario.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, che hanno affermato il principio secondo cui la clausola derogatoria ha portata eccezionale e non estensiva. Gli interventi legislativi che si limitano ad attribuire la facoltà di costituire società in determinati ambiti settoriali non integrano il regime di esenzione, restando sul piano generale e astratto.

L’art. 4, comma 6, T.U.S.P. individua altre finalità delle partecipazioni pubbliche, attenuando l’onere motivazionale sotto il profilo finalistico, ma non esenta dal controllo. Nel caso concreto l’operazione è conforme alla disciplina eurounitaria e alla forma societaria consentita dall’art. 3, comma 1, T.U.S.P.; la delibera rispetta l’art. 7, comma 1, lett. c), T.U.S.P.

Resta pieno, invece, l’onere di motivazione su convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Nella delibera non è stata svolta alcuna analisi prospettica dell’adesione, in chiave di possibili scenari futuri prodromici ad eventuali perdite con ricaduta sul bilancio dell’Ente. Lo statuto prevede la possibilità di finanziamenti dei soci e una quota contributiva annua superabile “di norma”. Tali eventualità, rispetto a una valutazione prospettica del tutto assente, non consentono una pronuncia favorevole sul profilo.

La Sezione rende pertanto parere parzialmente negativo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo, e ordina la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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