Appello pensionistico ammesso per motivazione apparente su questione medico-legale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 37 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, e le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio, alla classifica e all’aggravamento sono qualificate come questioni di fatto. Tuttavia, quando la sentenza di primo grado manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione solo apparente su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, il vizio è deducibile in appello e il giudice deve annullare la decisione e rimettere gli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. La motivazione è apparente quando il giudice recepisce integralmente il parere del CTU senza esaminare né confutare un parere di parte espressamente inserito tra i documenti considerati dal consulente.
Il Fatto
Un militare, in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, subiva un incidente motociclistico durante il servizio con un trauma alla spalla destra, dapprima giudicato dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile. Su successiva domanda di aggravamento, la competente Commissione medica ospedaliera ascriveva l’infermità alla tabella B, con corresponsione dell’indennità una tantum parametrata a tre annualità di ottava categoria. L’Amministrazione emetteva il conseguente provvedimento di concessione.
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia, quantomeno di ottava categoria tabella A, dalla data della domanda di aggravamento. La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, all’esito di CTU, respingeva il ricorso condividendo il giudizio tecnico e qualificando l’infermità come ascrivibile alla tabella B. Proponeva quindi appello, censurando il difetto di motivazione e la statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’Amministrazione sul presupposto che l’impugnativa mirasse a reintrodurre questioni di fatto relative all’ascrizione dell’infermità. Il Collegio richiama l’art. 170, comma 1, c.g.c., che limita l’appello ai soli motivi di diritto e parifica a questioni di fatto quelle relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità.
La Corte individua il confine del sindacato applicando la sentenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000, secondo cui le questioni di fatto sono deducibili in appello solo quando configurano una radicale mancanza di motivazione o una motivazione meramente apparente, ossia fondata su argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi, logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili. Il principio è confermato dalla Corte costituzionale, ordinanza n. 84 del 2003, che ha escluso il controllo sulla sufficienza della motivazione, ammettendolo solo sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza.
Su questa base l’appello è dichiarato ammissibile, perché non diretto a riesaminare il merito medico-legale, ma a far valere carenze di motivazione sindacabili in appello anche se vertenti su questione medico-legale.
Nel merito il gravame è accolto. Il primo giudice ha recepito integralmente il parere di non dipendenza reso dal CTU, senza considerare né richiamare il parere di parte in data 24 gennaio 2017, pur inserito nell’elenco della documentazione esaminata dal consulente ma non esplicitamente esaminato e confutato. La sentenza impugnata, inoltre, ha fondato la decisione sul parere del CTU che sembrava porre in dubbio la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, già accertata e per la quale era stato riconosciuto l’aggravamento.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è annullata e gli atti sono rimessi al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
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Nota della Redazione
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